Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/32: Revisione totale della legislazione postale (legge sulle poste e legge sull'organizzazione della posta) · 19 pagine

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Art. 11 Direzione

La gestione è affidata alla direzione già nella legge. Mentre il consiglio d’amministrazione si concentra sugli affari principali di tipo aziendale e strategico, le attività operative giornaliere sono delegate alla direzione. Con ciò si vuole garantire che il consiglio d’amministrazione, pur votandola e sorvegliandola, non abbia la possibilità di assumere da solo la gestione dell’azienda. Gli statuti di grandi società anonime di diritto privato prevedono la stessa regolamentazione. Secondo il rapporto sul governo d’impresa, si può derogare al principio dell’indipendenza del personale tra direzione e consiglio d’amministrazione solo laddove ciò s’imponga per interessi specifici dell’azienda.

Per ragioni pratiche, e quale altra concretizzazione del diritto della società anonima, è la direzione e non il consiglio d’amministrazione a poter designare procuratori e altri mandatari nonché iscriverli al registro di commercio.

Art. 12 Rapporti d’impiego

Secondo il capoverso 1 tutto il personale della Posta svizzera è assunto secondo il diritto privato. Non sono previste deroghe al Codice delle obbligazioni.

I singoli rapporti d'impiego devono essere regolamentati sulla base di un contratto collettivo di lavoro negoziato con le associazioni del personale. Di riflesso, il capoverso 2 prevede l’obbligo per la Posta svizzera di negoziare con le associazioni del personale in vista della conclusione di un contratto collettivo di lavoro valido per l’intero gruppo. Ciò non esclude che in detto contratto si possa tener conto delle diverse esigenze specifiche delle varie categorie di personale.

Scopo del capoverso 3 è obbligare la Posta, nelle sue vesti di datore di lavoro, a garantire anche in futuro le pari opportunità alle persone affette da disabilità, obbligo cui era in precedenza tenuta in virtù della legge sui disabili (LDis; RS 151.3), in relazione con la legge sul personale federale. Detto obbligo viene tuttavia meno con il passaggio ai rapporti d’impiego retti dal diritto privato.

La Posta è tenuta inoltre ad assicurare la «gestione della pluralità» perseguita già in passato. È stabilito in maniera vincolante che nel mettere a punto la politica del personale essa debba tener conto della promozione della pluralità e della parità. La Posta mantiene tuttavia un ampio margine di manovra nell’elaborazione della propria politica del personale, in quanto la regolamentazione proposta non impone misure particolari né costituisce diritti individuali.

2.1.4 Assoggettamento fiscale

Art. 13

Il diritto federale statuisce che la Confederazione e i suoi enti, e tra di essi è comune opinione includere anche le società anonime di diritto speciale, sono esentati dall’assoggettamento fiscale. Questo principio trova espressione nell’articolo 62d LOGA, nell’articolo 56 capoverso 1 lettera a della legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) e nell’articolo 23 capoverso 1 lettera a della legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette (LAID; RS 642.14). Il futuro