Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/32: Revisione totale della legislazione postale (legge sulle poste e legge sull'organizzazione della posta) · 19 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 8Fedlex · Rapporto esplicativo

1.4.3 Personale

La volontà di potenziare la flessibilità aziendale passa anche attraverso l’adeguamento del diritto del personale. La Posta svizzera, dovendo far fronte a una crescente concorrenza di aziende nazionali ed estere, ha esigenze diverse in materia di diritto del personale rispetto all’Amministrazione federale, realtà più circoscritta. La legge sul personale federale non risponde adeguatamente a dette esigenze, ragion per cui la Posta svizzera dovrà in futuro regolamentare da sé, sulla base del CO, i propri rapporti d’impiego, attuando una politica del personale che tenga tuttavia conto delle esigenze sia dell’azienda sia degli impiegati. Come misura accompagnatoria, alla Posta viene imposto l’obbligo di negoziare con le associazioni del personale in vista della conclusione di un contratto collettivo di lavoro. La Posta è inoltre tenuta a rispettare, nell’ambito dell’obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 5s. del progetto concernente la nuova LPO, le condizioni di lavoro in uso nel settore.

Per effetto dell’assoggettamento al Codice delle obbligazioni l’articolo 13 della legge federale sull’eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (LDis; RS 151.3) non è più direttamente applicabile. Pertanto, conformemente all’articolo 12 capoverso 3, la Posta è tenuta, in qualità di datore di lavoro, a garantire pari opportunità ai disabili.

Al personale della Posta è infine assicurata una rappresentanza nel consiglio d’amministrazione dell’azienda (cfr. art. 10).

1.4.4 Vigilanza su PostFinance

Nell’ambito della revisione della legge sull’organizzazione delle poste bisogna disporre nuove regole anche in materia di vigilanza sui servizi finanziari della Posta (PostFinance). Il regime attuale della vigilanza sulle attività di PostFinance è una soluzione eccezionale, e poco trasparente, venutasi a creare nel tempo. I compiti sono ripartiti tra Consiglio federale, Dipartimento federale delle finanze e Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni. Alcune funzioni sono espletate dall’Autorità di regolazione postale e parte delle competenze spettano infine all’Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro o all’Organismo di autodisciplina della Posta. Questo ordinamento in materia di vigilanza non è più adeguato alle esigenze di protezione dei clienti e delle funzioni. PostFinance deve pertanto essere sottoposta alla normale vigilanza sui mercati finanziari. Il Consiglio federale aveva prospettato al Parlamento l’esame di detta questione già a giugno 2006 nel quadro delle trattative concernenti la legge sulla vigilanza dei mercati finanziari2.

Alcune attività di PostFinance nel settore del traffico dei pagamenti sarebbero già oggi conformi all’attività bancaria di cui nell’articolo 2a dell’ordinanza sulle banche del 17 maggio 1972 (OBCR; RS 952.02) (raccolta di depositi del pubblico). A causa della deroga di cui nell’articolo 3a capoverso 1 OBCR per gli istituti di diritto pub-

2 Cfr. presa di posizione del Consiglio federale del 28.02.2007 in relazione a 06.3660. Postulat (WAK-NR). Finanzmarktaufsichtsgesetz. Weiterentwicklung.