Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/32: Revisione totale della legislazione postale (legge sulle poste e legge sull'organizzazione della posta) · 19 pagine

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assoggettamento fiscale integrale della Posta deve pertanto essere sancito esplicitamente nel decreto concernente l’azienda.

2.1.5 Rapporti giuridici e responsabilità

Art. 14

Per quanto riguarda i rapporti giuridici con la clientela, la vigente legge sull’organizzazione delle poste rimandava alla legislazione sulle poste e alla legislazione sui trasporti pubblici. In entrambi i casi i rapporti tra la Posta e la clientela sono soggetti alla giurisdizione civile. Conformemente al proposto capoverso 1, nel decreto concernente l’organizzazione deve ora essere ripreso il principio secondo cui i rapporti giuridici tra la Posta e la clientela sono retti dal diritto privato. È con ciò inteso che l’offerta e i prezzi della Posta possono essere fissati in funzione delle esigenze del mercato e secondo criteri puramente di diritto privato. Sono fatti salvi i vantaggi che possono essere concessi alla Posta nell’ambito degli obblighi relativi al servizio universale conformemente alla nuova legge sulle poste.

Le unità rese autonome della Confederazione assolvono compiti pubblici. Pertanto, in caso di responsabilità si applicherebbe in linea di principio la legge sulla responsabilità del 1˚ marzo 1958 (LResp; RS 170.32). Se dette unità esercitano invece le loro attività prevalentemente sul mercato e nell’ambito del diritto privato, il che significa che i loro rapporti con la clientela sono retti unicamente dal diritto privato, l’applicabilità della legge sulla responsabilità viene messa in discussione. Secondo il rapporto sul governo d’impresa del Consiglio federale, le unità rese autonome rispondono in questi casi unicamente in base al diritto privato. Di riflesso, i loro organi e i loro collaboratori devono essere assoggettati alle disposizioni sulla responsabilità del diritto privato, a garanzia di uniformità. Per questa ragione, nel capoverso 2 è esclusa esplicitamente l’applicabilità della legge sulla responsabilità.

2.1.6 Disposizioni finali

Le disposizioni finali contengono le disposizioni necessarie per la conversione dell’ente in società anonima di diritto speciale. La trasformazione da ente in società anonima senza liquidazione avviene solitamente in base ai disposti dell’articolo 99 e seguenti LFus. La procedura descritta nella LFus, segnatamente l’obbligo di allestire un inventario e il trasferimento di patrimonio, comporterebbe tuttavia costi esageratamente elevati per la Posta. Per questo motivo si preferisce optare per una conversione «su misura» della Posta da ente a società anonima sulla base di una legge speciale.

Art. 15 Trasformazione della struttura organizzativa

Come stabilito nel capoverso 1, si tratta nella fattispecie di una «trasformazione volta unicamente a modificare la natura giuridica» e non di una «trasformazione mediante trasferimento» come avvenuto nel 1998 con la suddivisione delle PTT in Posta e Swisscom SA. La trasformazione comporta un cambiamento della struttura organizzativa, ma non dei rapporti giuridici dell’azienda, che rimangono invariati.