Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/32: Revisione totale della legislazione postale (legge sulle poste e legge sull'organizzazione della posta) · 19 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 9Fedlex · Rapporto esplicativo
blico, la Posta non è però soggetta alla legislazione in materia. Modificandone la struttura organizzativa tale deroga non sarà più valida.
L’assoggettamento alla legge sulla vigilanza dei mercati finanziari del 22 giugno 2007 (LAUFIN; FF 2007, 4245) presuppone un’autorizzazione da parte della Commissione federale delle banche. Si applicano dunque le leggi settoriali della vigilanza sui mercati finanziari, nel caso specifico la legge sulle banche dell’8 novembre 1934 (LBCR; RS 952.0). L’entità dell’attività svolta da PostFinance è definita dal legislatore nell’articolo riguardante lo scopo (cfr. art. 3).
La richiesta e l’ottenimento di una simile autorizzazione non richiedono un adeguamento delle basi di legge. PostFinance deve però essere scorporata dalla casa madre della Posta: si tratta di un passaggio necessario, giacché la vigilanza sui mercati finanziari esercita la sua sorveglianza esclusivamente sulle società che operano prevalentemente nel ramo finanziario (cfr. art. 2a OBCR). La Posta dovrà pertanto fondare una società affiliata cui affidare le attività di PostFinance. Quale impresa madre la Posta mantiene il controllo su PostFinance. La partecipazione maggioritaria della Posta in PostFinance è indispensabile ai fini del servizio universale nel traffico dei pagamenti sia dal punto di vista della Posta, per la quale essa rappresenta una delle fonti principali di ricavo, sia dal punto di vista della Confederazione, quale committente. Inoltre, l’organizzazione interna di PostFinance deve soddisfare le prescrizioni del diritto in materia di mercati finanziari e deve disporre della base di capitale proprio richiesta. I mezzi necessari a tal fine possono essere prelevati dalle risorse disponibili del gruppo.
1.4.5 Abolizione dei privilegi fiscali
La Posta gode oggi, in qualità di ente di diritto pubblico, del privilegio fiscale previsto nell’articolo 62d della legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA; RS 172.010). Secondo questa disposizione, la Confederazione e i suoi istituti, aziende e fondazioni dipendenti sono esenti da qualsiasi imposta cantonale e comunale. L’articolo 13 LOP limita questo privilegio, specificando che la Posta è soggetta al pagamento delle imposte sugli utili generati dai servizi in regime di libera concorrenza.
Posto che in futuro la Posta opererà con altri concorrenti in un mercato liberalizzato, i privilegi fiscali non sono più giustificati (cfr. art. 13), poiché contrari al principio della concorrenza ad armi pari tra i vari operatori del mercato. Con la conversione in società anonima di diritto speciale la Posta sarà pertanto soggetta interamente al pagamento delle imposte.
Inoltre, la deroga al versamento dell’imposta sul valore aggiunto conformemente all’articolo 18 numero 1 della legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto (LIVA; RS 641.20) è abolita. Secondo quanto previsto, questa modifica di legge sarà attuata nell’ambito della decisione del Consiglio federale del 26 gennaio 2005 sulla revisione della legge sull’IVA. L’obbligo di versare l’IVA per le prestazioni del servizio universale non è previsto nella regolamentazione in vigore nei Paesi europei, dove dette prestazioni sono esentate dall’IVA anche nel mercato liberalizzato.