Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/32: Revisione totale della legislazione postale (legge sulle poste e legge sull'organizzazione della posta) · 19 pagine

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tutt’oggi in corso continuino a decorrere anche dopo l’entrata in vigore della nuova LOP.

Il capoverso 2 contiene le disposizioni riguardanti la trasformazione del capitale di dotazione messo a disposizione della Posta al momento dell’istituzione dell’ente nel 1998. Detto capitale doveva servire a coprire eventuali perdite transitorie. Per la Confederazione il capitale di dotazione costituisce patrimonio statale a destinazione vincolata. Esso crea un rapporto debitorio tra l’ente e la Confederazione. Di regola l’ente sarebbe tenuto a versare gli interessi maturati sul rapporto di dotazione. Nel caso della Posta si è rinunciato a farle pagare gli interessi, obbligandola invece per legge a versare una parte degli utili.

Negli ultimi anni la Posta svizzera ha accelerato la costituzione del capitale proprio richiesta dal Consiglio federale negli obiettivi strategici e a medio termine raggiungerà la base di capitale proprio necessaria. Questo capitale proprio è costituito in parte dal capitale di dotazione. Di conseguenza, convertendo l’ente in società anonima si dovrà trasformare il capitale di dotazione in capitale proprio.

Nelle vesti di datore di lavoro, l’azienda continua a gestire tutti i rapporti d’impiego dell’ente. Con l’entrata in vigore della legge i rapporti d’impiego del personale saranno assoggettati al Codice delle obbligazioni (cpv. 3).

Nel capoverso 4 del progetto è proposta una disposizione transitoria volta ad abolire la garanzia statale. Nel messaggio del 10 giugno 1996 concernente la legge sulle poste il Consiglio federale ha chiesto di includere esplicitamente nella suddetta legge la garanzia statale per i soldi depositati sui conti postali. Le Camere erano però del parere che la Confederazione avrebbe in ogni caso risposto degli impegni assunti dal proprio ente di diritto pubblico, con o senza definizione nella legge di una garanzia esplicita. Nella legge non fu dunque prevista nessuna garanzia esplicita. Oggi si suppone pertanto che la Confederazione presti per la Posta una garanzia completa per quanto sussidiaria. Ciò significa che in caso di insolvibilità della Posta la Confederazione garantisce in modo sussidiario ai clienti di rispondere dei loro impegni, assicurando in particolare la restituzione dei crediti nel settore del traffico dei pagamenti. Nel 2004, con una modifica della legge sull’organizzazione delle poste, la Posta è stata dotata di una tesoreria propria. Con il conseguente stralcio della Posta dall’articolo 35 capoverso 2 della legge del 7 ottobre 2005 sulle finanze della Confederazione (LFC; RS 611.0) veniva soppressa tuttavia unicamente la garanzia di liquidità della Confederazione nei confronti della Posta. Stando al messaggio la garanzia statale implicita continuava ad essere garantita. Per ridurre al minimo il rischio finanziario che ne derivava furono emanate prescrizioni specifiche, in particolare quelle relative alla politica d’investimento della Posta, e istituiti i diritti di controllo dell’Amministrazione federale delle finanze. Parallelamente, alla Posta fu dato incarico di costituire un capitale proprio in linea con gli usi del settore in vista delle successive tappe di apertura del mercato e di un’eventuale futura abolizione della garanzia statale. La costituzione di questo capitale proprio dovrebbe concludersi entro il 2010.

Al momento attuale sembra opportuno procedere a un riesame dell’abolizione della garanzia statale e ciò per molteplici ragioni:

− Negli ultimi anni la Posta svizzera ha potuto avviare, grazie agli utili conseguiti, la costituzione di una base di capitale proprio in linea con gli usi del settore. Ha così ampliato il suo sostrato di responsabilità e in futuro dovreb-