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Consultazione 2007/34: Legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) · 19 pagine

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Art. 37 Giuramento

1 Prima di entrare in carica, i giudici giurano di adempire coscienziosamente i loro doveri.

2 Prestano giuramento dinanzi alla Corte plenaria.

3 Il giuramento può essere sostituito dalla promessa solenne.

Art. 38 Durata della carica

1 I giudici stanno in carica sei anni.

2 I giudici che raggiungono l’età di pensionamento ordinaria secondo le disposizioni in materia di rapporti di lavoro del personale federale lasciano la carica alla fine dell’anno civile.

3 I seggi divenuti vacanti sono riassegnati per il periodo rimanente.

Art. 39 Destituzione

Un giudice può essere destituito dall’Assemblea federale prima che scada il periodo di carica se:

a. ha gravemente violato, intenzionalmente o per negligenza grave, i suoi doveri d’ufficio; o

b. ha durevolmente perso la capacità di svolgere la propria funzione.

Art. 40 Immunità

1 Contro un giudice non può essere promosso alcun procedimento penale per un crimine o un delitto non connesso alla sua posizione o attività ufficiale, se non:

a. con il suo consenso scritto; o

b. con l’autorizzazione della Corte plenaria.

2 È fatto salvo l’arresto preventivo se vi è pericolo di fuga o flagranza di crimine. L’autorità che ha ordinato l’arresto deve chiedere direttamente il beneplacito della Corte plenaria entro 24 ore, a meno che il magistrato arrestato non dia il suo consenso scritto.

3 Il giudice nei cui confronti sia in corso, all’atto dell’entrata in carica, un procedimento penale per un reato di cui al capoverso 1 può domandare alla Corte plenaria che vengano sospesi sia l’arresto sia le citazioni ad udienze. La domanda non ha effetto sospensivo.

4 L’immunità non può essere invocata per una pena detentiva pronunciata con sentenza passata in giudicato la cui esecuzione è stata ordinata già prima dell’entrata in carica.

5 Se il consenso a procedere contro un giudice viene negato, l’autorità di perseguimento penale può, entro dieci giorni, interporre reclamo all’Assemblea federale.