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Consultazione 2007/34: Legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) · 19 pagine

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2 A parità di voti decide il presidente; nel caso di nomine o di assunzioni decide la sorte.

Art. 48 Ripartizione delle cause

La Corte plenaria emana un regolamento che disciplini la ripartizione delle cause tra le corti e la composizione dei collegi giudicanti.

Art. 49 Cancellieri

1 I cancellieri partecipano all’istruzione e al giudizio delle cause.

2 Stilano rapporti sotto la responsabilità di un giudice e redigono le sentenze del Tribunale penale federale.

3 Adempiono gli altri compiti affidati loro dal regolamento.

Art. 50 Amministrazione

1 Il Tribunale penale federale gode di autonomia amministrativa.

2 Istituisce i suoi servizi e assume il personale necessario.

3 Tiene una contabilità propria.

Art. 51 Segretario generale

1 Il Segretario generale è preposto all’amministrazione del Tribunale, compresi i servizi scientifici.

2 Dirige la segreteria della Corte plenaria e della Commissione amministrativa.

Art. 52 Infrastruttura

1 Gli edifici di cui necessita il Tribunale penale federale sono messi a disposizione, gestiti e mantenuti dal Dipartimento federale delle finanze. Quest’ultimo tiene in adeguata considerazione le esigenze del Tribunale penale federale.

2 Il Tribunale penale federale sopperisce autonomamente alle proprie necessità in beni e servizi logistici.

3 I particolari della collaborazione tra il Tribunale penale federale e il Dipartimento federale delle finanze vengono fissati in una convenzione tra il Tribunale penale federale e il Consiglio federale.

Art. 53 Informazione

1 Il Tribunale penale federale informa il pubblico sulla propria giurisprudenza.

2 Le sentenze sono di norma pubblicate in forma anonima.

3 La Corte plenaria disciplina i principi dell’informazione in un regolamento.

4 Il Tribunale può prevedere un accreditamento per la cronaca giudiziaria.