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Consultazione 2007/34: Legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) · 19 pagine
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2 A parità di voti decide il presidente; nel caso di nomine o di assunzioni decide la sorte.
Art. 48 Ripartizione delle cause
La Corte plenaria emana un regolamento che disciplini la ripartizione delle cause tra le corti e la composizione dei collegi giudicanti.
Art. 49 Cancellieri
1 I cancellieri partecipano all’istruzione e al giudizio delle cause.
2 Stilano rapporti sotto la responsabilità di un giudice e redigono le sentenze del Tribunale penale federale.
3 Adempiono gli altri compiti affidati loro dal regolamento.
Art. 50 Amministrazione
1 Il Tribunale penale federale gode di autonomia amministrativa.
2 Istituisce i suoi servizi e assume il personale necessario.
3 Tiene una contabilità propria.
Art. 51 Segretario generale
1 Il Segretario generale è preposto all’amministrazione del Tribunale, compresi i servizi scientifici.
2 Dirige la segreteria della Corte plenaria e della Commissione amministrativa.
Art. 52 Infrastruttura
1 Gli edifici di cui necessita il Tribunale penale federale sono messi a disposizione, gestiti e mantenuti dal Dipartimento federale delle finanze. Quest’ultimo tiene in adeguata considerazione le esigenze del Tribunale penale federale.
2 Il Tribunale penale federale sopperisce autonomamente alle proprie necessità in beni e servizi logistici.
3 I particolari della collaborazione tra il Tribunale penale federale e il Dipartimento federale delle finanze vengono fissati in una convenzione tra il Tribunale penale federale e il Consiglio federale.
Art. 53 Informazione
1 Il Tribunale penale federale informa il pubblico sulla propria giurisprudenza.
2 Le sentenze sono di norma pubblicate in forma anonima.
3 La Corte plenaria disciplina i principi dell’informazione in un regolamento.
4 Il Tribunale può prevedere un accreditamento per la cronaca giudiziaria.