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Consultazione 2007/34: Legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) · 19 pagine
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Art. 33 Incompatibilità personale
1 Non possono esercitare la carica di giudice del Tribunale penale federale nello stesso tempo:
a. i coniugi, i partner registrati e i conviventi di fatto;
b. i coniugi, i partner registrati e i conviventi di fatto di persone che tra loro sono fratelli o sorelle;
c. i parenti in linea retta e, fino al terzo grado compreso, in linea collaterale;
d. gli affini in linea retta e, fino al terzo grado compreso, in linea collaterale.
2 La regola di cui al capoverso 1 lettera d si applica per analogia anche ai conviventi di fatto.
Art. 34 Incompatibilità professionale
1 I giudici non possono essere membri dell’Assemblea federale, del Consiglio federale o del Tribunale federale né esercitare altre funzioni al servizio della Confederazione.
2 Non possono esercitare alcuna attività che pregiudichi l’esercizio della loro carica, l’indipendenza o la dignità del Tribunale.
3 Non possono esercitare alcuna funzione ufficiale per uno Stato estero né accettare titoli o decorazioni conferiti da autorità estere.
4 I giudici ordinari non possono esercitare la rappresentanza in giudizio a titolo professionale. Lo stesso vale per i giudici non di carriera dinanzi al Tribunale penale federale.
5 I giudici a tempo pieno non possono esercitare alcuna funzione al servizio di un Cantone né altre attività lucrative. Non possono neppure essere membri della direzione, dell’amministrazione, dell’ufficio di vigilanza o di revisione di un’impresa commerciale.
Art. 35 Altre attività
I giudici ordinari possono esercitare attività al di fuori del Tribunale soltanto con l’autorizzazione della Commissione amministrativa.
Art. 36 Grado di occupazione, rapporto di lavoro e retribuzione
1 I giudici esercitano la loro funzione a tempo pieno o a tempo parziale.
2 La Corte plenaria può, in casi motivati, autorizzare una modifica del grado di occupazione individuale dei giudici in carica, a condizione che la percentuale di occupazione complessiva del Tribunale rimanga immutata.
3 L’Assemblea federale disciplina in un’ordinanza il rapporto di lavoro e la retribuzione dei giudici.