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Consultazione 2007/34: Legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) · 19 pagine
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Art. 12 Istruzioni
1 Possono impartire istruzioni:
a. il procuratore generale, a tutti i collaboratori del Ministero pubblico della Confederazione;
b. i procuratori capo, ai loro subordinati in seno al Ministero pubblico della Confederazione.
2 Sono altresì ammesse istruzioni sull’apertura, la conduzione o la chiusura di singoli procedimenti, come pure sul sostenimento dell’accusa e l’impugnazione di decisioni.
Art. 13 Approvazione di decreti
1 I decreti di abbandono, di non luogo a procedere e di sospensione emessi dai procuratori pubblici vanno approvati dal procuratore capo.
2 I decreti dei procuratori capo vanno approvati dal procuratore generale.
Art. 14 Rimedi giuridici del Ministero pubblico della Confederazione
1 L’impugnazione compete:
a. al procuratore pubblico che ha promosso e sostenuto l’accusa;
b. al procuratore capo dell’unità che ha promosso e sostenuto l’accusa;
c. al procuratore generale.
2 Tali persone sono altresì legittimate a limitare o a ritirare i rimedi giuridici e a commutare gli appelli in appelli incidentali.
Art. 15 Organizzazione e informazione del pubblico
1 Il procuratore generale disciplina in un regolamento l’organizzazione del Ministero pubblico della Confederazione. Tale regolamento è pubblicato.
2 Il procuratore generale emana inoltre istruzioni sull’informazione del pubblico in merito ai procedimenti pendenti.
Art. 16 Principio della trasparenza
1 La legge del 17 dicembre 20044 sulla trasparenza (LTras) si applica al Ministero pubblico della Confederazione laddove esso svolga compiti amministrativi.
2 Il Ministero pubblico della Confederazione può rinunciare alla mediazione secondo gli articoli 13 segg. LTras. In tal caso si pronuncia con decisione impugnabile sulla domanda di accesso ai documenti ufficiali.
4 RS 152.3.