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Consultazione 2007/34: Legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) · 19 pagine

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Art. 12 Istruzioni

1 Possono impartire istruzioni:

a. il procuratore generale, a tutti i collaboratori del Ministero pubblico della Confederazione;

b. i procuratori capo, ai loro subordinati in seno al Ministero pubblico della Confederazione.

2 Sono altresì ammesse istruzioni sull’apertura, la conduzione o la chiusura di singoli procedimenti, come pure sul sostenimento dell’accusa e l’impugnazione di decisioni.

Art. 13 Approvazione di decreti

1 I decreti di abbandono, di non luogo a procedere e di sospensione emessi dai procuratori pubblici vanno approvati dal procuratore capo.

2 I decreti dei procuratori capo vanno approvati dal procuratore generale.

Art. 14 Rimedi giuridici del Ministero pubblico della Confederazione

1 L’impugnazione compete:

a. al procuratore pubblico che ha promosso e sostenuto l’accusa;

b. al procuratore capo dell’unità che ha promosso e sostenuto l’accusa;

c. al procuratore generale.

2 Tali persone sono altresì legittimate a limitare o a ritirare i rimedi giuridici e a commutare gli appelli in appelli incidentali.

Art. 15 Organizzazione e informazione del pubblico

1 Il procuratore generale disciplina in un regolamento l’organizzazione del Ministero pubblico della Confederazione. Tale regolamento è pubblicato.

2 Il procuratore generale emana inoltre istruzioni sull’informazione del pubblico in merito ai procedimenti pendenti.

Art. 16 Principio della trasparenza

1 La legge del 17 dicembre 20044 sulla trasparenza (LTras) si applica al Ministero pubblico della Confederazione laddove esso svolga compiti amministrativi.

2 Il Ministero pubblico della Confederazione può rinunciare alla mediazione secondo gli articoli 13 segg. LTras. In tal caso si pronuncia con decisione impugnabile sulla domanda di accesso ai documenti ufficiali.

4 RS 152.3.