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Consultazione 2007/34: Legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) · 19 pagine
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Art. 54 Principio della trasparenza
1 La legge sulla trasparenza14 si applica per analogia al Tribunale penale federale laddove esso svolga compiti amministrativi.
2 Il Tribunale penale federale può rinunciare alla procedura di mediazione. In tal caso si pronuncia con decisione impugnabile sulla domanda di accesso ai documenti ufficiali.
Capitolo 2: Giudici cantonali dei provvedimenti coercitivi
Art. 55
1 I giudici cantonali dei provvedimenti coercitivi nel luogo in cui ha sede principale o distaccata il Ministero pubblico della Confederazione si pronunciano, nei casi di giurisdizione federale, su tutti i provvedimenti coercitivi di cui all’articolo 18 capoverso 1 CPP.
2 È competente il giudice cantonale dei provvedimenti coercitivi nel luogo in cui si svolge il procedimento.
3 Le decisioni dei giudici cantonali dei provvedimenti coercitivi sono impugnabili dinanzi al Tribunale penale federale.
Titolo quarto: Disposizioni procedurali integrative
Art. 56 Reati politici
1 I reati politici sono perseguiti previa autorizzazione del Consiglio federale.
2 In attesa della decisione del Consiglio federale, il Ministero pubblico della Confederazione può adottare i provvedimenti conservativi necessari.
Art. 57 Reati commessi da membri del Ministero pubblico della Confedera-
zione
1 Al fine di perseguire il procuratore generale, il procuratore generale supplente e gli altri procuratori pubblici per reati connessi alla loro attività ufficiale, il DFGP designa il membro del Ministero pubblico della Confederazione competente per l’istruzione o nomina un procuratore pubblico straordinario.
2 In attesa della designazione o della nomina, il Ministero pubblico della Confederazione può adottare i provvedimenti conservativi necessari.
14 RS 152.3.