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Consultazione 2007/34: Legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) · 19 pagine
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2. Legge del 17 giugno 200520 sul Tribunale amministrativo federale Art. 4 cpv. 3
3 Il Consiglio federale è abilitato a concludere con il Cantone di San Gallo una convenzione sulla partecipazione finanziaria alle spese per l’istituzione del Tribunale amministrativo federale.
3. Legge del 24 marzo 200021 sul personale federale
Art. 22a (nuovo) Diritti e obblighi di denuncia
(Art. 300 e 301 CPP)
1 Gli impiegati della Confederazione sono tenuti a sporgere denuncia se nella loro attività ufficiale vengono a conoscenza di indizi concreti di un crimine o delitto perseguibile d’ufficio.
2 Sono fatti salvi gli esoneri dall’obbligo di denuncia, come pure i diritti e gli obblighi di denuncia previsti da altre leggi federali per autorità, impiegati e privati.
20 RS 173.32.