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Consultazione 2007/34: Legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) · 19 pagine
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Art. 58 Diritti e obblighi di comunicazione
(art. 73 cpv. 4 CPP)
1 Le autorità penali della Confederazione possono comunicare i loro procedimenti penali ad altre autorità cantonali e federali, purché queste necessitino dell’informazione per adempire il loro mandato legale, e l’interesse pubblico prevalga sui diritti della personalità.
2 Sono fatti salvi i diritti e gli obblighi di comunicazione derivanti da altre leggi federali.
Art. 59 Notificazione mediante pubblicazione
(art. 86 cpv. 1 CPP)
La notificazione è fatta mediante pubblicazione nel Foglio federale.
Art. 60 Interrogatorio dei testimoni da parte della polizia
(art. 140 cpv. 2 CPP)
Il Ministero pubblico della Confederazione può, nel singolo caso, incaricare agenti della Polizia giudiziaria federale di interrogare i testimoni.
Art. 61 Ricompense
(art. 209 cpv. 2 CPP)
Possono offrire ricompense:
a. durante la procedura preliminare: il procuratore generale;
b. durante la procedura dibattimentale: chi dirige il procedimento.
Art. 62 Procedura in caso di arresto provvisorio di un contravventore
(art. 218 cpv. 5 CPP)
L’arresto provvisorio di una persona colta in flagranza di contravvenzione o sorpresa immediatamente dopo aver commesso il fatto va approvato entro tre ore dall’ufficiale di picchetto della Polizia giudiziaria federale o da agenti di polizia cui il diritto cantonale conferisce tale competenza.
Art. 63 Spese e indennità
(art. 431 CPP)
1 Il Tribunale federale emana un regolamento che disciplina il calcolo delle spese procedurali e definisce gli emolumenti.
2 L’emolumento è fissato in funzione dell’ampiezza e della difficoltà della causa, delle modalità processuali, delle spese di cancelleria e della situazione finanziaria delle parti.
3 Si applicano le tariffe seguenti:
a. 200 – 100 000 franchi per la procedura preliminare;
b. 200 – 5 000 franchi per la procedura dinanzi al giudice dei provvedimenti coercitivi;