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Consultazione 2007/34: Legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) · 19 pagine

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Sezione 2: Corti penali

Art. 26 Competenza

1 Le Corti penali giudicano in qualità di tribunale di primo grado nei casi di giurisdizione federale.

2 Le Corti penali si pronunciano inoltre sulle cause penali che il Consiglio federale ha deferito al Tribunale penale federale in applicazione della legge federale del 22 marzo 19745 sul diritto penale amministrativo.

Art. 27 Composizione

1 Le Corti penali giudicano:

a. in composizione monocratica nei casi di cui all’articolo 19 capoverso 2 CPP;

b. nella composizione di tre giudici negli altri casi.

2 Il presidente della Corte funge da giudice unico. Può designare un altro giudice unico.

Sezione 3: Corti dei reclami penali

Art. 28 Competenza

1 Le Corti dei reclami penali giudicano in qualità di giurisdizione di reclamo in materia federale.

2 Le Corti dei reclami penali si pronunciano inoltre su:

a. i reclami in materia di assistenza giudiziaria internazionale conformemente:

1. alla legge federale del 20 marzo 19816 sull’assistenza internazionale in materia penale;

2. al decreto federale del 21 dicembre 19957 concernente la cooperazione con i tribunali internazionali incaricati del perseguimento penale delle violazioni gravi del diritto internazionale umanitario;

3. alla legge federale del 22 giugno 20018 sulla cooperazione con la Corte penale internazionale;

4. alla legge federale del 3 ottobre 19759 relativa al trattato conchiuso con gli Stati Uniti d’America sull’assistenza giudiziaria in materia penale;

b. i reclami che vengono loro sottoposti in virtù della legge federale del 22 marzo 197410 sul diritto penale amministrativo;

5 RS 313.0.

6 RS 351.1.

7 RS 351.20.

8 RS 351.6.

9 RS 351.93.

10 RS 313.0.