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Consultazione 2007/34: Legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) · 19 pagine
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Titolo quinto: Disposizioni finali
Art. 66 Abrogazione e modifica del diritto vigente
L’abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate in allegato.
Art. 67 Disposizione transitoria
Fino a conclusione della convenzione di cui all’articolo 52 capoverso 3, la cooperazione tra il Tribunale penale federale e il Dipartimento federale delle finanze è retta, per analogia, dalla convenzione del 1° luglio 2007 tra il Tribunale federale e il Consiglio federale giusta l’articolo 25a capoverso 3 della legge del 17 giugno 200515 sul Tribunale federale.
Art. 68 Referendum ed entrata in vigore
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Entra in vigore contemporaneamente al Codice di procedura penale.
15 RS 173.110.