Progetto

Consultazione 2007/34: Legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) · 19 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 3Fedlex · Progetto

Capitolo 2: Ministero pubblico della Confederazione

Sezione 1: Autorità, composizione e sede

Art. 6 Autorità

Il Ministero pubblico della Confederazione funge da pubblico ministero della Confederazione.

Art. 7 Composizione

Il Ministero pubblico della Confederazione si compone:

a. del procuratore generale della Confederazione;

b. del procuratore generale supplente della Confederazione;

c. dei procuratori capo federali;

d. dei procuratori pubblici;

e. degli altri collaboratori.

Art. 8 Sede e sedi distaccate

1 Il Ministero pubblico della Confederazione ha sede a Berna.

2 Può aprire e chiudere sedi distaccate previa autorizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP).

Sezione 2: Organizzazione e attribuzioni

Art. 9 Procuratore generale della Confederazione

1 Il procuratore generale dirige il Ministero pubblico della Confederazione.

2 Il procuratore generale è responsabile in particolare:

a. del perseguimento penale ineccepibile ed efficiente nei casi di giurisdizione federale;

b. della creazione e della gestione di un’organizzazione adeguata;

c. dell’impiego efficace di collaboratori, risorse finanziarie e materiali.

Art. 10 Procuratore generale supplente della Confederazione

1Il procuratore generale supplente fa le veci del procuratore generale.

2 In assenza del procuratore generale, il suo supplente ne assume tutte le competenze.

Art. 11 Procuratori capo federali

I procuratori capo federali dirigono ciascuno un’unità del Ministero pubblico della Confederazione.