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Consultazione 2007/34: Legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) · 19 pagine
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Capitolo 2: Ministero pubblico della Confederazione
Sezione 1: Autorità, composizione e sede
Art. 6 Autorità
Il Ministero pubblico della Confederazione funge da pubblico ministero della Confederazione.
Art. 7 Composizione
Il Ministero pubblico della Confederazione si compone:
a. del procuratore generale della Confederazione;
b. del procuratore generale supplente della Confederazione;
c. dei procuratori capo federali;
d. dei procuratori pubblici;
e. degli altri collaboratori.
Art. 8 Sede e sedi distaccate
1 Il Ministero pubblico della Confederazione ha sede a Berna.
2 Può aprire e chiudere sedi distaccate previa autorizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP).
Sezione 2: Organizzazione e attribuzioni
Art. 9 Procuratore generale della Confederazione
1 Il procuratore generale dirige il Ministero pubblico della Confederazione.
2 Il procuratore generale è responsabile in particolare:
a. del perseguimento penale ineccepibile ed efficiente nei casi di giurisdizione federale;
b. della creazione e della gestione di un’organizzazione adeguata;
c. dell’impiego efficace di collaboratori, risorse finanziarie e materiali.
Art. 10 Procuratore generale supplente della Confederazione
1Il procuratore generale supplente fa le veci del procuratore generale.
2 In assenza del procuratore generale, il suo supplente ne assume tutte le competenze.
Art. 11 Procuratori capo federali
I procuratori capo federali dirigono ciascuno un’unità del Ministero pubblico della Confederazione.