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Consultazione 2007/34: Legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) · 19 pagine
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3 La Corte plenaria delibera validamente soltanto se alla seduta o alla procedura per circolazione degli atti intervengono almeno due terzi dei giudici.
4 I giudici a tempo parziale hanno diritto di voto pieno.
Art. 44 Commissione amministrativa
1 La Commissione amministrativa si compone:
a. del presidente del Tribunale penale federale;
b. del vicepresidente del Tribunale penale federale;
c. di altri tre giudici al massimo.
2 Il segretario generale partecipa con voto consultivo alle sedute della Commissione amministrativa.
3 I giudici di cui al capoverso 1 lettera c sono eletti dalla Corte plenaria per un periodo di due anni. Possono essere rieletti una volta sola.
4 La Commissione amministrativa è responsabile dell’amministrazione del Tribunale. È competente per:
a. adottare il preventivo e il consuntivo destinati all’Assemblea federale;
b. decidere sui rapporti di lavoro dei giudici per quanto la legge non affidi tale competenza a un’altra autorità;
d. assumere i cancellieri e assegnarli alle corti in base alle proposte delle corti stesse;
e. mettere a disposizione servizi scientifici e amministrativi adeguati;
f. assicurare un adeguato aggiornamento professionale del personale;
g. autorizzare i giudici a svolgere attività fuori del Tribunale.
Art. 45 Costituzione delle corti
1 La Corte plenaria costituisce le sue corti per due anni e ne rende pubblica la composizione.
2 Nel costituire le corti tiene adeguatamente conto delle lingue ufficiali.
3 Ciascun giudice può essere tenuto a partecipare ai lavori di una corte diversa dalla sua.
Art. 46 Presidenza delle corti
1 I presidenti delle corti sono eletti dalla Corte plenaria per due anni. Possono essere rieletti due volte.
2 Se il presidente è impedito, lo sostituisce il giudice con la maggiore anzianità di servizio; in presenza di vari giudici con la stessa anzianità di servizio, la supplenza spetta al più anziano tra di loro.
Art. 47 Votazione
1 La Corte plenaria, la Commissione amministrativa e le corti deliberano, adottano decisioni e procedono alle nomine a maggioranza assoluta dei voti.