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Consultazione 2007/34: Legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) · 19 pagine
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Sezione 6: Organizzazione e amministrazione
Art. 41 Regolamento
Il Tribunale penale federale disciplina la sua organizzazione e amministrazione in un regolamento. Tale regolamento è pubblicato.
Art. 42 Presidenza
1 Su proposta dalla Corte plenaria, l’Assemblea federale elegge, scegliendo tra i giudici ordinari:
a. il presidente del Tribunale penale federale;
b. il vicepresidente del Tribunale penale federale.
2 La durata in carica del presidente e del vicepresidente è di due anni. Possono essere rieletti una volta sola.
3 Il presidente presiede la Corte plenaria e la Commissione amministrativa. Rappresenta il Tribunale verso l’esterno.
4 La supplenza del presidente è assicurata dal vicepresidente e, se anche questi è impedito, dal giudice con la maggiore anzianità di servizio; in presenza di vari giudici con la stessa anzianità di servizio, la supplenza spetta al più anziano tra di loro.
Art. 43 Corte plenaria
1 La Corte plenaria si compone dei giudici ordinari.
2 La Corte plenaria è competente per:
a. emanare i regolamenti sull’organizzazione e l’amministrazione del Tribunale, la ripartizione delle cause e l’informazione;
b. proporre all’Assemblea federale i giudici per la nomina a presidente e a vicepresidente;
c. decidere modifiche del grado di occupazione dei giudici in carica;
d. adottare il rapporto di gestione destinato all’Assemblea federale;
e. designare le corti e nominarne i presidenti su proposta della Commissione amministrativa;
f. assegnare alle corti i giudici non di carriera su proposta della Commissione amministrativa;
g. assumere il segretario generale e il suo supplente su proposta della Commissione amministrativa;
h. esprimersi su progetti di atti normativi posti in consultazione;
i. decidere in merito all’adesione ad associazioni internazionali;
j. svolgere altri compiti che non competano alla Commissione amministrativa.