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Consultazione 2007/34: Legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) · 19 pagine

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Sezione 6: Organizzazione e amministrazione

Art. 41 Regolamento

Il Tribunale penale federale disciplina la sua organizzazione e amministrazione in un regolamento. Tale regolamento è pubblicato.

Art. 42 Presidenza

1 Su proposta dalla Corte plenaria, l’Assemblea federale elegge, scegliendo tra i giudici ordinari:

a. il presidente del Tribunale penale federale;

b. il vicepresidente del Tribunale penale federale.

2 La durata in carica del presidente e del vicepresidente è di due anni. Possono essere rieletti una volta sola.

3 Il presidente presiede la Corte plenaria e la Commissione amministrativa. Rappresenta il Tribunale verso l’esterno.

4 La supplenza del presidente è assicurata dal vicepresidente e, se anche questi è impedito, dal giudice con la maggiore anzianità di servizio; in presenza di vari giudici con la stessa anzianità di servizio, la supplenza spetta al più anziano tra di loro.

Art. 43 Corte plenaria

1 La Corte plenaria si compone dei giudici ordinari.

2 La Corte plenaria è competente per:

a. emanare i regolamenti sull’organizzazione e l’amministrazione del Tribunale, la ripartizione delle cause e l’informazione;

b. proporre all’Assemblea federale i giudici per la nomina a presidente e a vicepresidente;

c. decidere modifiche del grado di occupazione dei giudici in carica;

d. adottare il rapporto di gestione destinato all’Assemblea federale;

e. designare le corti e nominarne i presidenti su proposta della Commissione amministrativa;

f. assegnare alle corti i giudici non di carriera su proposta della Commissione amministrativa;

g. assumere il segretario generale e il suo supplente su proposta della Commissione amministrativa;

h. esprimersi su progetti di atti normativi posti in consultazione;

i. decidere in merito all’adesione ad associazioni internazionali;

j. svolgere altri compiti che non competano alla Commissione amministrativa.