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Consultazione 2007/34: Legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) · 19 pagine
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Art. 3 Lingua del procedimento
1 La lingua del procedimento è il tedesco, il francese o l’italiano.
2 La lingua è determinata dal Ministero pubblico della Confederazione all’apertura dell’istruzione. La scelta tiene conto segnatamente:
a. della lingua nel luogo del primo atto istruttorio;
b. delle conoscenze linguistiche dei partecipanti al procedimento;
c. della lingua degli atti essenziali.
3 La lingua scelta vale fino alla chiusura del procedimento con decisione passata in giudicato.
4 La lingua scelta può essere cambiata a titolo eccezionale in presenza di gravi motivi, segnatamente nel caso di separazione o riunione dei procedimenti.
Titolo secondo: Autorità di perseguimento penale
Capitolo 1: Polizia
Art. 4 Adempimento dei compiti di polizia
L’adempimento dei compiti di polizia nei casi di giurisdizione federale compete:
a. alla Polizia giudiziaria federale;
b. ad altre unità dell’Ufficio federale di polizia, nella misura in cui il diritto federale attribuisce loro compiti in materia di perseguimento penale;
c. ad altre autorità federali, nella misura in cui il diritto federale attribuisce loro compiti in materia di perseguimento penale;
d. alle forze di polizia cantonali che adempiono compiti di polizia nell’ambito del perseguimento penale in cooperazione con le autorità penali della Confederazione.
Art. 5 Forze di polizia cantonali
1 Le forze di polizia cantonali sottostanno alla vigilanza e alle istruzioni del Ministero pubblico della Confederazione nella misura in cui svolgono compiti di perseguimento penale in materia federale.
2 Le decisioni e gli atti procedurali delle forze di polizia cantonali sono impugnabili dinanzi al Tribunale penale federale.