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Consultazione 2007/34: Legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) · 19 pagine

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Art. 3 Lingua del procedimento

1 La lingua del procedimento è il tedesco, il francese o l’italiano.

2 La lingua è determinata dal Ministero pubblico della Confederazione all’apertura dell’istruzione. La scelta tiene conto segnatamente:

a. della lingua nel luogo del primo atto istruttorio;

b. delle conoscenze linguistiche dei partecipanti al procedimento;

c. della lingua degli atti essenziali.

3 La lingua scelta vale fino alla chiusura del procedimento con decisione passata in giudicato.

4 La lingua scelta può essere cambiata a titolo eccezionale in presenza di gravi motivi, segnatamente nel caso di separazione o riunione dei procedimenti.

Titolo secondo: Autorità di perseguimento penale

Capitolo 1: Polizia

Art. 4 Adempimento dei compiti di polizia

L’adempimento dei compiti di polizia nei casi di giurisdizione federale compete:

a. alla Polizia giudiziaria federale;

b. ad altre unità dell’Ufficio federale di polizia, nella misura in cui il diritto federale attribuisce loro compiti in materia di perseguimento penale;

c. ad altre autorità federali, nella misura in cui il diritto federale attribuisce loro compiti in materia di perseguimento penale;

d. alle forze di polizia cantonali che adempiono compiti di polizia nell’ambito del perseguimento penale in cooperazione con le autorità penali della Confederazione.

Art. 5 Forze di polizia cantonali

1 Le forze di polizia cantonali sottostanno alla vigilanza e alle istruzioni del Ministero pubblico della Confederazione nella misura in cui svolgono compiti di perseguimento penale in materia federale.

2 Le decisioni e gli atti procedurali delle forze di polizia cantonali sono impugnabili dinanzi al Tribunale penale federale.