Progetto

Consultazione 2007/34: Legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) · 19 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 5Fedlex · Progetto

Sezione 3: Nomina e assunzione, durata della carica, statuto del personale

Art. 17 Nomina e assunzione

1 Il Consiglio federale nomina:

a. il procuratore generale della Confederazione;

b. il procuratore generale supplente della Confederazione;

c. i procuratori capo federali, su proposta del procuratore generale della Confederazione.

2 Il procuratore generale assume gli altri procuratori pubblici.

Art. 18 Durata della carica

La durata in carica è di quattro anni.

Art. 19 Statuto del personale

Al Ministero pubblico della Confederazione si applica il diritto del personale federale.

Sezione 4: Vigilanza

Art. 20 Principio

1 Il Ministero pubblico della Confederazione è sottoposto alla vigilanza del Consiglio federale. La vigilanza è esercitata dal DFGP.

2 Il Consiglio federale può impartire istruzioni generali sull’adempimento dei compiti da parte del Ministero pubblico della Confederazione. Il DFGP controlla che le istruzioni vengano rispettate e, all’occorrenza, adotta provvedimenti nei confronti del Ministero pubblico della Confederazione.

3 Sono escluse istruzioni specifiche sull’apertura, la conduzione e la chiusura di singoli procedimenti, sul sostenimento dell’accusa e l’impugnazione di decisioni.

Art. 21 Rapporto

1 Il procuratore generale presenta al DFGP all’attenzione del Consiglio federale un rapporto annuale sull’attività del Ministero pubblico della Confederazione.

2 Il rapporto contiene segnatamente indicazioni riguardanti:

a. l’organizzazione interna;

b. le istruzioni generali;

c. il numero e la tipologia dei casi trattati e di quelli pendenti, come pure la mole di lavoro delle singole unità;

d. l’impiego di collaboratori, risorse finanziarie e materiali;

e. il numero e l’esito dei reclami contro le decisioni e gli atti procedurali del Ministero pubblico della Confederazione.