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Consultazione 2007/34: Legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) · 19 pagine
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3 Il DFGP esamina il rapporto e lo trasmette con proposta al Consiglio federale.
Art. 22 Richiesta di informazioni e ispezione
1 Il DFGP può, su incarico del Consiglio federale o di propria iniziativa, effettuare ispezioni presso il Ministero pubblico della Confederazione e chiedergli di fornirgli informazioni e rapporti supplementari sulla sua attività.
2Le persone incaricate dal DFGP di chiedere informazioni o di effettuare un’ispezione possono consultare gli atti procedurali nella misura in cui il loro mandato lo richieda.
3 Tali persone non possono comunicare a terzi, nemmeno all’interno del DFGP, i fatti di cui vengono a conoscenza; possono utilizzarli nei rapporti e nelle raccomandazioni, ma soltanto in termini generali e dopo averli resi anonimi.
Titolo terzo: Autorità giudiziarie
Capitolo 1: Tribunale penale federale
Sezione 1: Sede, composizione e vigilanza
Art. 23 Sede
1Il Tribunale penale federale ha sede a Bellinzona.
2 Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale penale federale può riunirsi altrove.
3 Il Consiglio federale è abilitato a concludere con il Cantone Ticino una convenzione sulla partecipazione finanziaria alle spese per l’istituzione del Tribunale penale federale.
Art. 24 Composizione
Il Tribunale penale federale si compone di:
a. una o più Corti penali;
b. una o più Corti dei reclami penali.
Art. 25 Vigilanza
1 La vigilanza amministrativa sulla gestione del Tribunale penale federale è esercitata dal Tribunale federale.
2 L’alta vigilanza sul Tribunale penale federale è esercitata dall’Assemblea federale.
3 Ogni anno il Tribunale penale federale trasmette al Tribunale federale il preventivo, il consuntivo e il rapporto di gestione destinati all’Assemblea federale.