Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/22: Accordo quadro tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla cooperazione in materia di rilascio del visto, di entrata e di soggiorno nonché sulla di cooperazione di polizia nell'area di confine · 16 pagine
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go di notifica e d'autorizzazione e, in virtù di una disciplina tuttora vigente, godono pertanto di uno statuto più vantaggioso, nel quadro dello scambio di note, rispetto agli altri cittadini dell'UE/AELS. L'accordo da concludersi da parte del Consiglio federale in virtù dell'articolo 12 precisa il numero di cittadini svizzeri che possono essere ammessi in vista di stabilirsi nel Liechtenstein, con o senza attività lucrativa, nonché le deroghe a tali quote.
Art. 7 Domicilio
Il capoverso 1 prevede che i cittadini svizzeri nel Liechtenstein e i cittadini del Liechtenstein in Svizzera ottengono il permesso di domicilio dopo un soggiorno regolare e ininterrotto di cinque anni. Tale disposizione si riferisce all'articolo 34 capoverso 4 LStr. Secondo l'articolo 7 capoverso 2, i soggiorni di natura temporanea, in particolare i soggiorni per studi o cure, non sono presi in considerazione per il computo. Tale disposizione corrisponde all'articolo 34 capoverso 5 LStr. I capoversi 1 e 2 si ispirano per analogia agli accordi del 196317.
Art. 8 Soggiorno e attività lucrativa
L'articolo 8 esplicita che una persona non può beneficiare di un permesso di dimora o domicilio in entrambe le Parti contraenti allo stesso tempo. Tale disposizione è stata ripresa per analogia dagli accordi del 196318. L'articolo 8 prevede inoltre che la disciplina dei soggiorni temporanei e l'assunzione di un'attività lucrativa nell'altra Parte contraente sono rette dalle legislazioni nazionali.
Art. 9 Prestazione di servizi transfrontalieri
L'articolo 9 disciplina la prestazione di servizi transfrontalieri tra le Parti contraenti. Tale articolo corrisponde alle disposizioni previste dallo Scambio di note del 2003 Svizzera - Liechtenstein sull’applicazione del Protocollo concernente la libera circolazione delle persone firmato nell’ambito dell’Accordo di emendamento della Convenzione AELS19. L'accordo da concludersi da parte del Consiglio federale in virtù dell'articolo 12 precisa l'autorizzazione della prestazione di servizi transfrontalieri e le agevolazioni reciproche in tale ambito.
Art. 10 Misure di allontanamento e respingimento
Il capoverso 1 prevede che i divieti d'entrata, le espulsioni e gli allontanamenti pronunciati dalle autorità delle Parti contraenti per il loro territorio nazionale sono validi anche per il territorio dell'altra Parte contraente purché le autorità delle Parti contraenti non abbiano, nel caso specifico, convenuto deroghe a tale principio. Tale disposizione è stata ripresa per analogia dagli accordi del 196320.
17 op.cit., RS 0.142.115.142
18 op.cit., RS 0.142.115.143
19 op.cit., RS 0.142.115.144
20 op.cit., RS 0.142.115.143