Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/22: Accordo quadro tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla cooperazione in materia di rilascio del visto, di entrata e di soggiorno nonché sulla di cooperazione di polizia nell'area di confine · 16 pagine

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2.2 Commento ai singoli articoli

Titolo e preambolo

Il titolo esplicita i tre settori disciplinati dal nuovo accordo quadro tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein: la procedura di rilascio del visto e l'entrata, il soggiorno e la cooperazione di polizia nell’area di confine. Seppure l'entrata non sia trattata esplicitamente in nessun articolo, è indispensabile che tale nozione figuri nel titolo. Le verifiche sporadiche dell'autorizzazione della dimora in virtù del diritto del Liechtenstein in materia di stranieri effettuate dall'Amministrazione federale delle dogane comprendono i chiarimenti volti a stabilire se sono adempite le condizioni d'entrata. Inoltre, in caso di ripristino del controllo di confine alle frontiere interne ai sensi della normativa di Schengen occorre attenersi a determinate disposizioni d'entrata. L'accordo quadro disciplina le competenze e la procedura per l'emanazione delle disposizioni d'entrata tra le Parti contraenti in caso di ripristino dei controlli di confine.

Nel preambolo sono menzionati i principali trattati bilaterali su cui poggia l'accordo quadro, nonché l'Accordo SEE14, l'ALC e la Convenzione AELS, i quali hanno una particolare rilevanza per il Liechtenstein e la Svizzera.

Sezione prima: Disposizioni generali

Art. 1 Obiettivo e campo d'applicazione

L'articolo 1 definisce l'obiettivo e il campo d'applicazione dell'accordo quadro ed esprime chiaramente che l'accordo quadro è stato elaborato tenendo conto dell’associazione delle Parti contraenti all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.

Art. 2 Accordi

Accanto all'accordo quadro, che disciplina i principi della cooperazione, i dettagli per i rispettivi settori saranno disciplinati in accordi d'esecuzione da stipulare tra i due Governi, ossia tra le rispettive autorità competenti. Secondo l’articolo 7a capoverso 2 della legge federale sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA)15, il Consiglio federale può concludere autonomamente trattati internazionali di portata limitata. Gli accordi di cui all'articolo 2 dell'accordo quadro costituiscono trattati di portata limitata in quanto servono all’esecuzione di trattati già approvati dall’Assemblea federale (art. 7a cpv. 2 lett. b LOGA). Allo stadio attuale sono previsti tre accordi d'esecuzione (procedura di rilascio del visto e entrata, soggiorno, cooperazione di polizia nell’area di confine). A differenza dell’Accordo quadro essi sono stati ancora parafati e possono pertanto essere modificati, senza che siano necessari nuovi negoziati.

14 Accordo del 2 maggio 1992 sullo spazio economico europeo (LGBl. 1995 n. 68)

15 Legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione

(RS 172.010)