Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/22: Accordo quadro tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla cooperazione in materia di rilascio del visto, di entrata e di soggiorno nonché sulla di cooperazione di polizia nell'area di confine · 16 pagine
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di fine del relativo accordo d'associazione a Schengen, le Parti contraenti adeguano di conseguenza il presente accordo quadro (cpv. 3). L'eventuale denuncia di accordi secondo l'articolo 2 non influisce sulla validità dell'accordo quadro. In tal caso, le Parti contraenti convengono quanto prima, all’occorrenza, un nuovo accordo (cpv. 4).
Art. 22 Entrata in vigore
L'accordo quadro entra in vigore dopo l'espletamento delle relative procedure nazionali di approvazione, contemporaneamente all'entrata in vigore per ambo le Parti contraenti della normativa di Schengen (cpv. 1). Al momento non è possibile predire quando ciò avverrà. Gli articoli 13, 14, 16, 17 capoversi 1 e 2 nonché l'articolo 18 sono applicati temporaneamente sin dall'entrata in vigore della normativa di Schengen per la Svizzera in quanto tali disposizioni sono solo parzialmente coperte dal diritto vigente, mentre la messa in vigore di Schengen per la Svizzera necessita una siffatta applicazione (cpv. 2). Le ulteriori disposizioni sono coperte dal diritto vigente, il quale sarà abrogato solo all'entrata in vigore dell'accordo quadro. L'applicazione temporanea di tali disposizioni non è pertanto necessaria. Secondo l'articolo 7b LOGA, il Consiglio federale può decidere o convenire l’applicazione provvisoria di un trattato internazionale se la salvaguardia di importanti interessi della Svizzera e una particolare urgenza lo richiedono. Per quanto concerne il presente Accordo quadro, gli articoli summenzionati sono applicati temporaneamente in ragione della particolare urgenza.
3 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale per la Confederazione e i Cantoni
L'accordo quadro, risp. la sua attuazione non causa spese supplementari alla Confederazione e ai Cantoni oltre alle spese date dall'attuale cooperazione bilaterale. Gli emolumenti che il Liechtenstein è chiamato a versare nel settore dei visti sono prelevati come sinora secondo il principio della copertura delle spese. L'accordo quadro ha inoltre ripercussioni di poco conto sull'effettivo del personale per la Confederazione e i Cantoni.
4 Programma di legislatura
Nel Messaggio sul programma di legislatura 2007-201123, il Consiglio federale si è prefisso quale obiettivo di rafforzare la cooperazione internazionale nel settore della giustizia e della polizia. Soprattutto la cooperazione con l’UE diventa sempre più importante, dal momento che occorre trovare soluzioni percorribili. Il Consiglio federale mette in atto tempestivamente gli accordi di Schengen/Dublino. Il nuovo accordo quadro tra la Svizzera e il Liechtenstein costituisce anzitutto un adeguamento necessario in seguito all'associazione di ambo gli Stati a Schengen. Esso contiene inoltre adeguamenti in conformità alla nuova LStr.
23 FF 2008 597 637