Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/22: Accordo quadro tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla cooperazione in materia di rilascio del visto, di entrata e di soggiorno nonché sulla di cooperazione di polizia nell'area di confine · 16 pagine

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L'articolo 16 precisa che i dettagli in materia di cooperazione di polizia nell’area di confine sono disciplinati in un accordo secondo l'articolo 2.

Sezione quinta: Disposizioni esecutive e conclusive

Art. 17 Protezione e scambio di dati

L'articolo 17 contiene disposizioni relative alla comunicazione e al trattamento di dati da parte delle Parti contraenti (cpv. 1 e 2). Le Parti contraenti si notificano reciprocamente i dati solo per quanto necessario in vista dell'attuazione del presente accordo quadro e se ciò è compatibile con le legislazioni nazionali e gli impegni derivanti da trattati internazionali (cpv. 1). Il capoverso 3 consente alle Parti contraenti di concedere all'altra Parte contraente l'accesso a determinate collezioni nazionali di dati, purché siano adempiti i necessari presupposti. Per adempiere efficacemente alle proprie mansioni, il Cgcf necessita ad esempio dell'accesso ai dati sulle ricerche del Liechtenstein, a parti del registro degli stranieri del Liechtenstein nonché al registro dei veicoli a motore del Liechtenstein. Il Liechtenstein deve adeguare la legislazione nazionale in vista della concessione di accessi in linea. Le disposizioni dell'articolo 17 corrispondono a quelle usuali in materia di protezione dei dati.

Art. 18 Commissione mista

Secondo l'articolo 18 è istituita una commissione mista. Essa tratta tutte le questioni legate all'interpretazione e all'applicazione dell'accordo quadro nonché degli accordi secondo l'articolo 2 (cpv. 1). La composizione della commissione mista varia in funzione del tema. Si riunisce ad hoc, di regola una volta all'anno (cpv. 2). Il capoverso 3 persegue l'idea secondo cui, nel quadro dell'esecuzione, le competenti autorità possono contattarsi direttamente senza convocare ogni volta la Commissione mista. Con ciò è garantita un'applicazione regolare dell'accordo quadro nonché degli accordi secondo l'articolo 2.

Art. 19 Abrogazione del diritto previgente

L'articolo 19 enumera i trattati fra la Svizzera e il Liechtenstein abrogati con l'entrata in vigore dell’accordo quadro.

Art. 20 Riserva di altri obblighi derivanti da Trattati internazionali

L'articolo 20 è di natura puramente dichiaratoria. La disposizione precisa che sono fatti salvi gli obblighi derivanti da Trattati internazionali nel quadro dell'accordo SEE22 e l'ALC.

Art. 21 Durata di validità e denuncia

L'accordo quadro è concluso a tempo indeterminato (cpv. 1). Può tuttavia essere revocato per la fine di un anno civile con preavviso di dodici mesi (cpv. 2). In caso

22 Accordo del 2 maggio 1992 sullo Spazio Economico Europeo (LGBl. 1995 n. 68)