Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/22: Accordo quadro tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla cooperazione in materia di rilascio del visto, di entrata e di soggiorno nonché sulla di cooperazione di polizia nell'area di confine · 16 pagine

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Rapporto esplicativo

1 Punti essenziali del progetto

1.1 Situazione iniziale

Il 5 giugno 2005 il Popolo svizzero ha approvato1 gli accordi bilaterali tra la Svizzera, l'Unione europea (UE) e la Comunità europea (CE) per l’associazione della Svizzera alla normativa di Schengen2 e Dublino3. Gli accordi sono entrati in vigore il 1° marzo 2008. L’effettiva applicazione degli accordi inizia tuttavia soltanto dopo che il Consiglio dell’UE avrà constatato, in una decisione, l’adempimento da parte svizzera delle condizioni necessarie per partecipare alla cooperazione istituita da Schengen (la cosiddetta messa in vigore)4. La condizione richiesta è la conclusione di tutti i lavori di attuazione necessari in Svizzera e una valutazione positiva della Svizzera da parte di periti degli altri Stati Schengen. La messa in vigore della normativa Schengen è prevista per la fine del 2008.

Gli accordi d'associazione a Schengen (AAS) e Dublino (AAD) prevedono la possibilità per il Principato del Liechtenstein (in seguito « il Liechtenstein ») di aderire agli accordi, il che necessita la conclusione di due protocolli (uno relativo all'AAS e uno all'AAD). I due protocolli d'adesione sono stati firmati il 28 febbraio 2008. La messa in vigore è tuttora in sospeso in quanto le parti (CH, FL e CE/UE) non hanno ancora proceduto alla ratifica. Inoltre, il Liechtenstein dovrà parimenti sottoporsi alla procedura di valutazione in base alla quale il Consiglio dell'UE potrà decidere la messa in vigore per il Liechtenstein. Per ora non è possibile prevederne con certezza il momento preciso. È tuttavia indubbio che l'associazione effettiva del Liechtenstein alla cooperazione operativa di Schengen e Dublino avverrà dopo la messa in vigore per la Svizzera

L'entrata in vigore di Schengen5 in Svizzera e nel Liechtenstein necessita un adeguamento della cooperazione bilaterale nel settore degli stranieri e in materia di attuazione delle mansioni di polizia da parte dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD) nella zona di frontiera tra il Liechtenstein e l'Austria. Attualmente la

1 FF 2005 4643, cfr. Decreto federale del 17 dicembre 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Accordi bilaterali con l’UE per l’associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, FF 2004 6343).

2 Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità

europea riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (AAS; RS 0.360.268.1)

3 Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (AAD; RS 0.142.392.68)

4 Cfr. Messaggio concernente l’approvazione degli Accordi bilaterali fra la Svizzera e l’Unione europea, inclusi gli atti legislativi relativi alla trasposizione degli Accordi («Accordi bilaterali II») (FF 2004 5438).

5 L'associazione a Dublino non presuppone adeguamenti delle relazioni contrattuali tra la Svizzera e il Liechtenstein.