Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/22: Accordo quadro tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla cooperazione in materia di rilascio del visto, di entrata e di soggiorno nonché sulla di cooperazione di polizia nell'area di confine · 16 pagine
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6.3 Referendum
Secondo l’articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost., sottostanno a referendum facoltativo i trattati internazionali di durata indeterminata e indenunciabili (cifra 1), prevedenti l’adesione a un’organizzazione internazionale (cifra 2) o comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l’attuazione dei quali è necessaria l’emanazione di leggi federali (cifra 3).
Il presente accordo internazionale è concluso per una durata illimitata ma può essere denunciato per la fine di un anno civile con preavviso di dodici mesi. Esso non implica l’adesione ad un’organizzazione internazionale. Rimane pertanto da chiarire se comprende disposizioni importanti contenenti norme di diritto o se per l’attuazione dello stesso è necessaria l’emanazione di leggi federali. Sulla base dell’articolo 22 capoverso 4 della legge sul Parlamento del 13 dicembre 200225, contiene norme di diritto una disposizione di un accordo internazionale che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impone obblighi, conferisce diritti o determina competenze. Una norma è quindi importante quando dovrebbe essere oggetto di una procedura legislativa formale ai sensi del diritto interno conformemente all’articolo 164 capoverso 1 lettere a–g Cost. sono da reputare importanti in particolare tutte le disposizioni fondamentali in materia di diritti e doveri delle persone, di restrizioni dei diritti costituzionali e di compiti e prestazioni della Confederazione.
Il nuovo accordo di diritto internazionale comporta obblighi segnatamente in materia di rilascio del visto, di entrata e di soggiorno nonché nell'ambito della cooperazione di polizia nell'area di confine. Tali obblighi hanno ripercussioni sui diritti e i doveri dei singoli individui e attribuiscono competenze alle autorità incaricate della loro applicazione. Ora, per la loro applicazione non occorre emanare leggi federali. Essi devono tuttavia essere considerati importanti nella misura in cui, se fossero emanati a livello nazionale, lo sarebbero sotto forma di legge federale in virtù dell’articolo 164 capoverso 1 Cost. Di conseguenza il decreto dell’Assemblea federale che approva l'accordo è soggetto a referendum facoltativo conformemente all’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.
25 RS 171.10