Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/22: Accordo quadro tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla cooperazione in materia di rilascio del visto, di entrata e di soggiorno nonché sulla di cooperazione di polizia nell'area di confine · 16 pagine
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Sezione seconda: Rilascio del visto e entrata
Art. 3 Rilascio del visto
È previsto che la Svizzera rilasci i visti Schengen su incarico e d'intesa con il Liechtenstein. La Svizzera rilascia già i visti per soggiorni non soggetti a permesso nel Liechtenstein (p.es. turismo, visita fino a tre mesi). Tale prassi ha dato buoni frutti ed è pertanto mantenuta. Ne consegue che le autorità svizzere sono competenti anche per i ricorsi contro il rifiuto di un visto di Schengen, sempreché i ricorsi non invochino una violazione dell'accordo SEE, mentre nei casi di soggiorno soggetto a permesso i ricorsi competono al Liechtenstein. Le autorità del Liechtenstein sono pertanto competenti in materia di ricorsi contro il rifiuto del visto nazionale del Liechtenstein. Le disposizioni dell'articolo 3 vanno oltre una rappresentanza ai sensi della pertinente normativa di Schengen. I dettagli in materia di rilascio dei visti e d'entrata sono fissati in un accordo circostanziato secondo l'articolo 2. L'accordo da concludersi da parte del Consiglio federale in virtù dell'articolo 5 precisa la procedura di rilascio, segnatamente per quanto concerne l'intesa fra le competenti autorità delle Parti contraenti e l'annullamento di un visto, nonché la procedura di ricorso.
Art. 4 Rappresentanza
La normativa di Schengen prevede la possibilità, per uno Stato Schengen, di farsi rappresentare da un altro Stato Schengen nella procedura di rilascio del visto. L'articolo 4 disciplina le modalità d'informazione qualora una Parte contraente intenda farsi rappresentare da un altro Stato Schengen nella procedura di rilascio del visto. In sede negoziale, il Liechtenstein ha tuttavia ribadito la propria intenzione, per quanto possibile, di farsi rappresentare come sinora dalla Svizzera. Qualora la Svizzera in materia di visti si facesse rappresentare da un altro Stato, il Liechtenstein dovrebbe trovare un'altra soluzione per farsi rappresentare.
Art. 5 Disciplina dei dettagli
L'articolo 5 indica che i dettagli della cooperazione in materia di visto e d'entrata sono definiti in accordi circostanziati secondo l'articolo 2 dell'accordo quadro.
Sezione terza: Soggiorno
Art. 6 Libera circolazione delle persone
L'articolo 6 disciplina la libera circolazione delle persone tra le Parti contraenti. L'articolo 6 capoverso 2 fa riferimento al Protocollo concernente la libera circolazione delle persone firmato nell’ambito dell’Accordo di emendamento della Convenzione AELS16, che costituisce la base dei contingenti del Liechtenstein. Secondo il capoverso 3, i frontalieri cittadini di una Parte contraente sono esentati dall'obbli-
16 Convenzione del 4 gennaio 1960 tra La Repubblica d’Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione Svizzera istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS), Allegato K - Appendice 3; RS 0.632.31; cfr. anche il Secondo Scambio di note del 2004 Svizzera - Liechtenstein sull’applicazione del Protocollo concernente la libera circolazione delle persone firmato nell’ambito dell’Accordo di emendamento della Convenzione AELS (op.cit., RS 0.142.115.144.2)