Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/22: Accordo quadro tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla cooperazione in materia di rilascio del visto, di entrata e di soggiorno nonché sulla di cooperazione di polizia nell'area di confine · 16 pagine

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5 Rapporto con il diritto europeo

L’accordo quadro disciplina la cooperazione in materia di rilascio del visto, di entrata e di soggiorno nonché sulla cooperazione di polizia nell’area di confine. Segnatamente la procedura del rilascio del visto e l'entrata, come pure la cooperazione di polizia nelle regioni di montagna, vanno in parte regolamentate a nuovo, tenendo conto dell'associazione della Svizzera e del Liechtenstein all'acquis di Schengen. In tale contesto occorre pertanto tenere conto della normativa di Schengen. Le disposizioni elaborate nell'accordo quadro coincidono con i principi Schengen. La cooperazione in materia di rilascio del visto e d'entrata, dal canto suo, va addirittura oltre i principi Schengen (cfr. disciplina della rappresentanza). Per quanto concerne la cooperazione di polizia nell'area di confine, il presente accordo quadro è conforme al codice delle frontiere Schengen. Secondo il codice delle frontiere Schengen, i controlli personali nell'area di confine possono essere effettuati secondo la legislazione nazionale, nella misura in cui l’esercizio di queste competenze non abbia effetto equivalente alle verifiche di frontiera. La normativa di Schengen consente il controllo delle persone alla frontiera interna da parte della polizia in caso di sospetto o per motivi di sicurezza del personale doganale.

Infine, anche le disposizioni relative alla cooperazione nel settore della dimora sono compatibili con il diritto europeo. Ciò concerne in particolare le disposizioni dell'ALC e quelle dell'Accordo SEE.

6 Aspetti giuridici

6.1 Costituzionalità

La costituzionalità del decreto federale concernente l'approvazione dell'Accordo quadro tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla cooperazione in materia di rilascio del visto, di entrata e di soggiorno nonché sulla cooperazione di polizia nell'area di confine poggia sull'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)24, il quale autorizza la Confederazione a stipulare trattati internazionali. L'articolo 184 capoverso 2 Cost. autorizza la Confederazione a firmare e ratificare i trattati internazionali. Secondo l'articolo 166 capoverso 2 Cost., l'approvazione dei trattati internazionali compete all'Assemblea federale.

6.2 Decreto di approvazione

In virtù dell’articolo 166 capoverso 2 Cost., l’approvazione di un trattato internazionale compete di principio all’Assemblea federale. Il Consiglio federale può tuttavia concludere un trattato se ne è autorizzato dalla legge o da un trattato internazionale o nel caso di un trattato di portata limitata (art. 166 cpv. 2 Cost.; art. 7a LOGA). Siccome nessuna legge o trattato internazionale, in particolare né la LStr né il trattato doganale con il Liechtenstein, forniscono competenze sufficienti per la conclusione di trattati, l’accordo quadro necessita l'approvazione dell'Assemblea federale.

24 RS 101