Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/22: Accordo quadro tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla cooperazione in materia di rilascio del visto, di entrata e di soggiorno nonché sulla di cooperazione di polizia nell'area di confine · 16 pagine

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Art. 11 Accordi in materia di riammissione e di visti

Secondo l'articolo 10 capoverso 1, nei negoziati sugli accordi di riammissione e in materia di visti, la Svizzera rappresenta per quanto possibile anche gli interessi del Liechtenstein, al fine di includere anche il Liechtenstein nel campo d'applicazione di tali accordi. In virtù degli accordi del 196321 (un solo campo d'applicazione territoriale), gli accordi di riammissione e in materia di visti erano automaticamente applicabili anche nel Liechtenstein. Siccome nel contesto di Schengen la Svizzera e il Liechtenstein vanno considerati e trattati come Stati sovrani distinti, in avvenire gli accordi di riammissione e in materia di visti non saranno più automaticamente valevoli anche per il Liechtenstein. Secondo il capoverso 2, tuttavia, la Svizzera rende attenti i suoi contraenti alla necessità di trovare un accordo con il Liechtenstein affinché gli accordi in questione si applichino anche a esso. Una siffatta disciplina può essere stabilita ad esempio sotto forma di scambio di note.

Art. 12 Dettagli

L'articolo 12 precisa che i dettagli relativi alla cooperazione in materia di soggiorno sono disciplinati in accordi secondo l'articolo 2 dell'accordo quadro.

Sezione quarta: Cooperazione di polizia nell’area di confine

Art. 13 Principio

Il presente accordo quadro disciplina unicamente le mansioni di polizia dell' Amministrazione federale delle dogane (AFD) sul territorio del Liechtenstein. Lo spostamento del controllo di confine alla frontiera tra il Liechtenstein e l'Austria presuppone il trasferimento delle competenze di polizia all'AFD, più specificatamente al Cgcf nell'area di confine con l'Austria, analogamente a quanto fatto dai Cantoni di confine nel quadro degli accordi amministrativi con l'AFD. Ciò consente al Cgcf di fornire il proprio contributo alla sicurezza nell'area di confine lungo l'intera frontiera svizzera. In caso contrario insorgerebbe una lacuna al confine est. La prevista norma precisa che il Liechtenstein trasferisce le competenze e le mansioni di polizia all'AFD (cfr. art. 14). Il presente accordo quadro non tange la cooperazione transfrontaliera tra le autorità di polizia svizzere e la polizia del Liechtenstein. Essa è coperta dall'accordo sulla cooperazione in materia di polizia. Il presente accordo quadro non tange neppure l'accordo tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Austria e il Principato del Liechtenstein sulla cooperazione transfrontaliera delle autorità preposte alla sicurezza e alla dogana. Secondo l'articolo 13 capoverso 1, il Liechtenstein attribuisce alle autorità svizzere competenti in virtù dell'accordo doganale determinate mansioni e competenze di polizia alla frontiera interna tra il Liechtenstein e l'Austria e nell’area di confine. Il capoverso 2 definisce l'area di confine. Il capoverso 3, infine, precisa che il presente accordo quadro non tange le mansioni e le competenze di polizia delle autorità di polizia del Liechtenstein sul territorio del Liechtenstein.

Art. 14 Competenze e provvedimenti di polizia

21 op.cit., RS 0.142.115.143