Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/22: Accordo quadro tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla cooperazione in materia di rilascio del visto, di entrata e di soggiorno nonché sulla di cooperazione di polizia nell'area di confine · 16 pagine
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Il capoverso 1 definisce più da vicino le mansioni e le competenze dell'AFD sul territorio del Liechtenstein. In tale contesto occorre precisare che il presente accordo non tange minimamente né il territorio del Cantone San Gallo né il territorio del Cantone Grigioni. Ambo i Cantoni hanno designato, sul rispettivo territorio, una zona che fiancheggia la frontiera e entro la quale il Cgcf può esplicare determinate mansioni di polizia su incarico dei due Cantoni. Il capoverso 1 è valevole anche in presenza di un indizio di polizia nel quadro del controllo doganale alla frontiera interna tra il Liechtenstein e l'Austria (cpv. 2). Il capoverso 3 disciplina le competenze dell'AFD nelle regioni di montagna. Possono essere effettuati controlli comuni dentro e fuori l’area di confine, sotto la responsabilità della polizia nazionale del Liechtenstein (cpv. 4). I controlli comuni sono eseguiti in funzione della situazione e delle risorse disponibili (cpv. 5). In questo caso, "in funzione della situazione" significa che i controlli sono più restrittivi, risp. più frequenti. Occorre tenere debitamente conto degli interessi svizzeri. Questa disposizione va oltre la disciplina dei controlli comuni convenuta nell'accordo trilaterale sulla cooperazione di polizia, in quanto costituisce una disposizione obbligatoria. Per motivi di politica interna, può essere attribuita al Cgcf unicamente un'area di confine relativamente limitata. Per poter fornire un contributo alla sicurezza identico a quello garantito nell'area di confine dei Cantoni di confine e tenuto conto dell'aquis di Schengen, è necessario organizzare pattuglie miste del Cgcf e della polizia del Liechtenstein sull'intero territorio del Liechtenstein, tenendo conto degli interessi svizzeri. L'accordo da concludersi da parte del Consiglio federale in virtù dell'articolo 16 precisa le competenze del Cgcf nel settore delle mansioni di polizia di sicurezza (prevenzione di minacce) e nel settore delle mansioni di polizia criminale. Inoltre, i casi nei quali il Liechtenstein delega anche la competenza d'indagine e di trattamento all'AFD sono elencati esaurientemente nell'accordo. Infine sono fissate le modalità esatte della cooperazione tra il Cgcf e la polizia del Liechtenstein nonché questioni concernenti la responsabilità in caso di impieghi comuni.
Art. 15 Ripristino temporaneo dei controlli di confine
La normativa di Schengen prevede la possibilità, a determinate condizioni, di ripristinare temporaneamente i controlli nazionali alle frontiere interne. L'articolo 15 disciplina il modo di procedere tra le Parti contraenti in siffatti casi. È importante che le Parti contraenti s'informino reciprocamente in maniera tempestiva del ripristino dei controlli di confine (cpv. 1); ciò significa che l'informazione reciproca deve avvenire prima dell'informazione rivolta agli altri Stati Schengen. Considerata l'area di confine comune è tuttavia d'uopo evitare per quanto possibile siffatti controlli alla frontiera interna tra la Svizzera e il Liechtenstein. In caso di ripristino temporaneo dei controlli alla frontiera interna tra il Liechtenstein e l'Austria, le Parti contraenti si sostengono mutuamente nel loro svolgimento (cpv. 2). In caso di ripristino temporaneo da parte della Svizzera, i controlli alla frontiera sono effettuati alla frontiera interna tra il Liechtenstein e l'Austria, dalle autorità svizzere competenti in base all'accordo doganale (cpv. 3). L'accordo da concludersi dal Consiglio federale secondo l'articolo 16 disciplina le disposizioni da applicare in caso di ripristino temporaneo dei controlli di confine ai sensi dell'aquis di Schengen.
Art. 16 Dettagli