Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/30: Ordinanza sull'assistenza extrafamiliare di minori (OAssM) e Ordinanza sull'adozione (OAdoz) · 24 pagine

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del minore a provvedere al collocamento del minore all’estero. Inoltre, un Cantone osserva che la disposizione secondo cui l’autorità di protezione dei minori deve mettersi in contatto con il minore collocato e con i genitori affidatari almeno una volta al mese (art. 66 cpv. 2 AP-OAssM) è difficilmente attuabile a causa delle scarse risorse disponibili (GE). Un Cantone ritiene invece adeguatamente disciplinati i soli collocamenti disposti a seguito di misure di protezione dei minori. Gli altri minori potrebbero infatti continuare a essere collocati all’estero da un istituto situato in Svizzera, senza che l’autorità cantonale debba esserne informata. Ci sarebbe al riguardo una lacuna normativa che deve essere colmata (BE). Un partecipante sostiene invece che la disposizione debba trovare applicazione solo in relazione a collocamenti disposti a seguito di misure di protezione dei minori (FSA).

Un Cantone suggerisce infine che rappresentanti cantonali o federali rivedano queste disposizioni (VS).

4.15 Obblighi di notificazione (art. 70 seg. AP-OAssM)

ZH propone di creare una base affinché le persone e i servizi preposti al collocamento possano avere accesso a un elenco dei posti autorizzati. Ciò potrebbe essere di particolare interesse per le autorità penali minorili che collocano giovani condannati negli stessi istituti e famiglie individuati dalle autorità civili. Un altro partecipante chiede per i genitori diurni e affidatari l’introduzione di un obbligo di comunicazione al controllo abitanti (SH).

4.16 Disposizioni penali (art. 72 AP-OAssM)

L’introduzione di una sanzione disciplinare fino a 5 000 franchi per l’assistenza o il collocamento di minori senza la necessaria autorizzazione ha suscitato molti malumori. Da un lato si critica l’ammontare della sanzione (PLR). Un Cantone chiede l’aumento della sanzione disciplinare a 10 000 franchi (BL). D’altro canto si sostiene che le disposizioni penali non hanno senso in quanto molti soggetti interessati non sanno di aver bisogno di un’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di assistenza. Inoltre, le condizioni che disciplinano l’obbligo di autorizzazione sarebbero in parte poco chiare, quindi le caratteristiche del comportamento sanzionabile troppo vagamente definite e non riconoscibili da chiunque (K&F, FSA). Si chiede anche che le disposizioni penali distinguano tra istituti e organizzazioni preposte al collocamento da un lato e famiglie diurne e affidatarie dall’altro (K&F, net). Un partecipante propone che la sanzione venga applicata solo nell’ambito dell’assistenza a tempo pieno (SVT). Un Cantone sostiene infine che la sanzione prevista debba trovare un’adeguata base legale nel quadro di una legge formale (GR).

4.17 Disposizioni finali (art. 73 segg. AP-OAssM)

I partecipanti alla procedura di consultazione si sono pronunciati anche in materia di definizione del compenso versato per l’assistenza (art. 73 cpv. 1 lett. d AP-OAssM), sostenendo che esso dovrebbe essere riferito soltanto all’attività di assistenza a tempo pieno (ASSAI, net, SVT). All’atto dell’emanazione delle disposizioni concernenti il compenso versato per l’assistenza i Cantoni dovrebbero anche garantire che l’attività lavorativa di entrambi i genitori meriti (EFS, CSP). Un partecipante lamenta la mancanza − quantomeno per quel che riguarda l’assistenza volontaria extrafamiliare − di una base legale che disciplini la materia a livello statale (FSA). Un altro so-