Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/30: Ordinanza sull'assistenza extrafamiliare di minori (OAssM) e Ordinanza sull'adozione (OAdoz) · 24 pagine

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caricata dell’assistenza concepisca un altro figlio proprio (PS). Un Cantone propone che i figli naturali non debbano essere conteggiati nel numero complessivo. Della circostanza per cui ci sono già dei figli naturali si potrebbe tenere conto già nel corso della procedura di autorizzazione (TI). In riferimento all’assistenza diurna prestata da parenti e conoscenti, un Cantone chiede che sia attribuita alla responsabilità dei genitori la scelta del numero di minori da accettare oltre ai propri figli naturali (GL). Un altro Cantone ritiene sensata l’introduzione di un limite massimo al numero di minori cui prestare assistenza diurna solo per quel che riguarda i ragazzi di età inferiore a 12 anni (FR).

ZH nega invece l’utilità della limitazione del numero massimo di minori da destinare ai genitori affidatari, sostenendo che in tal modo solo le famiglie piccole potrebbero ottenere l’autorizzazione, sebbene l’esperienza insegni che sono soprattutto le grandi famiglie ad essere più disposte e idonee ad accogliere minori.

4.6 Condizioni per il rilascio dell’autorizzazione a genitori diurni e affidatari (art. 16 e art. 23 AP-OAssM)

a) Genitori diurni

Alcuni partecipanti sostengono che, andando al di là delle disposizioni dell’ordinanza, nel rapporto esplicativo è stata inserita l’esistenza di solide basi economiche quale requisito per l’autorizzazione. È quindi necessario sanare questa discrepanza (USI, USC, USAM).

b) Genitori affidatari

Un partecipante non ritiene affatto necessari gli obblighi imposti ai genitori affidatari. La situazione economica e quella abitativa non sono determinanti al fine di stabilire se una famiglia sia idonea ad accogliere minori in affidamento (ZH; PLR). Maggiore rilevanza dovrebbe invece essere attribuita a fattori quali la competenza sociale, la capacità empatica e il senso di responsabilità (PLR). Il fatto che ai genitori affidatari sia riconosciuto un assegno di assistenza non deporrebbe a priori a sfavore della loro capacità di prestare assistenza. Per tale ragione dovrebbe essere tralasciato il criterio della solida base economica (ZH). Un altro partecipante dichiara che i genitori affidatari devono essere disposti a collaborare con i genitori del minore, supportandoli – tenuto conto delle circostanze contingenti – nell’esercizio del loro ruolo di genitori biologici (UCS).

4.7 Condizioni di autorizzazione e requisiti qualitativi richiesti agli istituti di

assistenza diurna e a tempo pieno e alle organizzazioni preposte al col-

locamento (art. 19, art. 26 seg. e art. 30 seg. AP-OAssM)

a) Istituti di assistenza diurna

La critica dei partecipanti alla consultazione è rivolta in particolare all’articolo 19 capoverso 1 lettera b AP-OAssM. L’avamprogetto prevede che l’autorizzazione venga rilasciata se in un istituto di assistenza diurna almeno un quarto delle persone incaricate dell’assistenza possono vantare un titolo di studio specifico. Diversi partecipanti si richiamano agli obiettivi qualitativi della nuova ordinanza e chiedono un innalzamento della soglia prevista per il personale qualificato (AKZ, I Verdi; b+b; EFS, K&F, FSA, CSP, USS). Tre partecipanti si pronunciano invece in termini generalmente ne-