Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/30: Ordinanza sull'assistenza extrafamiliare di minori (OAssM) e Ordinanza sull'adozione (OAdoz) · 24 pagine

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stiene che le disposizioni vadano integrate in modo che dalle ordinanze d’esecuzione emerga chiaramente quale servizio specializzato cantonale sia competente in materia di autorizzazione, vigilanza e consulenza. Si chiede inoltre che i requisiti richiesti alle organizzazioni preposte al collocamento e alla mediazione in termini di strutture per le diverse forme di assistenza debbano essere assolutamente fissati a livello di Confederazione. Lo stesso dicasi anche per la partecipazione finanziaria da parte dei Cantoni (K&F).

Due partecipanti lamentano poi che le disposizioni finali impediscono il raggiungimento dell’obiettivo di garantire una certa omogeneità tra i Cantoni. Non deve essere indebolito lo sforzo di ottenere una standardizzazione a livello federale (AR, GR). Un partecipante sostiene invece che sia compito dei Cantoni stabilire nel dettaglio come dare concreta attuazione all’ordinanza (NW).

Un Cantone si riferisce concretamente a quanto disposto dall’articolo 76 AP-OAssM, che prevede che le autorizzazioni rilasciate in base alla normativa finora vigente debbano mantenere la propria validità per un anno al massimo dopo l’istituzione dell’autorità cantonale. Il rigore di tale disposizione deve essere attenuato, ammettendo il prolungamento della validità delle autorizzazioni fino a due anni dopo l’istituzione dell’autorità cantonale (TI). Un partecipante rimanda all’articolo 78 capoverso 2 AP-OAssM e chiede una regolamentazione per le organizzazioni preposte al collocamento attive da meno di cinque anni (as).

4.18 Entrata in vigore (art. 79 AP-OAssM)

Un partecipante si pronuncia sulla questione dell’entrata in vigore, dichiarando di auspicare una coincidenza temporale con le nuove norme in materia di protezione dei minori e degli adulti (GR).

4.19 Ripercussioni finanziarie per i Cantoni

Alcuni Cantoni si sono espressamente pronunciati sulle ricadute finanziarie connesse all’attuazione dell’OAssM che probabilmente essi dovranno affrontare annualmente in termini di risorse umane e finanziarie:

- BE: sei posti al 100%

- BS: CHF 650 000

- GR: due posti al 100%, CHF 250 000 all’anno

- JU: due posti al 100%, CHF 200 000 all’anno

- LU: 1 260 ore di lavoro

- NE: CHF 280 000-CHF 350 000

- TI: CHF 600 000-800 000

- VD: tre posti al 100%

- ZG: CHF 350 0003

- ZH: dieci posti al 100%, CHF 1 300 000 all’anno

3 Se ai Comuni venisse attribuita la competenza in materia di rilascio delle autorizzazioni e di vigilanza i costi aggiuntivi ammonterebbero annualmente a CHF 55 000.