Rapporto sui risultati
Consultazione 2008/30: Ordinanza sull'assistenza extrafamiliare di minori (OAssM) e Ordinanza sull'adozione (OAdoz) · 24 pagine
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gativi sulla prescrizione di un particolare grado d’istruzione o di una chiave di ripartizione e li ritengono non necessari ed eccessivamente restrittivi (SH; PLR; USAM). L’assistenza di minori richiede elevate competenze, sul possesso delle quali un eventuale diploma non fornisce alcuna garanzia (NW).
Alcuni partecipanti auspicano anche una precisazione del concetto di "sufficiente numero di persone incaricate dell’assistenza" (I Verdi; EFS, FSA, USS, CSP).
Un Cantone chiede che i requisiti richiesti agli istituti di assistenza a tempo pieno e alle organizzazioni preposte al collocamento in termini di adeguata qualificazione del direttore o della direttrice in ambito gestionale (art. 27 cpv. 2 e art. 31 cpv. 2 AP-OAssM) debbano valere anche per gli istituti di assistenza diurna (ZH). Inoltre le condizioni di cui all’articolo 19 capoverso 1 lettera c AP-OAssM dovrebbero fare riferimento anche ai principi pedagogici adottati negli istituti di assistenza diurna (ZH). Altri partecipanti chiedono invece che l’ordinanza sancisca standard minimi in materia di qualità delle strutture degli istituti di assistenza diurna (I Verdi).
Viene poi criticato il fatto che la nuova OAssM restringa il campo delle formazioni riconosciute e delle chiavi di ripartizione rispetto all’ordinanza del 21 novembre 2007 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell’esecuzione delle pene e delle misure (OPPM; RS 341.1) o alla Convenzione intercantonale per le istituzioni sociali (CIIS) (VD; CUR, Int).
b) Istituti di assistenza a tempo pieno
Alcuni partecipanti auspicano una precisazione dei concetti di "numero sufficiente di collaboratori" (art. 26 lett. c AP-OAssM), "esperienza pratica sufficiente" (art. 27 cpv. 1 lett. b AP-OAssM) e "necessarie qualifiche professionali" (art. 27 cpv. 3 AP-OAssM) (CUR, K&F, FSA, SKI).
Alcuni partecipanti ritengono troppo elevati o formulati in maniera troppo restrittiva i requisiti formativi richiesti al personale degli istituti di assistenza a tempo pieno (art. 27 AP-OAssM) (SH; CUR, VFG). Questi ostacoli farebbero sì che non si riuscirebbe più a trovare un numero sufficiente di collaboratori in possesso di adeguata qualifica (SH). Un altro partecipante ritiene che debba essere rimessa alla discrezione della direzione la scelta di assumere, in virtù dell’attività precedentemente svolta, persone con una formazione in un settore correlato. È comunque importante che si tratti di formazioni riconosciute a livello federale (as). Inoltre, è stato criticato l’obbligo di stipulare un’assicurazione per indennità giornaliere per il personale.
L’articolo 27 capoverso 4 AP-OAssM stabilisce che almeno la metà dei presenti incaricati dell’assistenza deve aver concluso un percorso formativo. Alcuni partecipanti osservano criticamente che in particolare gli istituti di piccole dimensioni riescono solo raramente a soddisfare tali requisiti (CUR, Int, SKI).
Si sottolinea poi come la nuova OAssM definisca il quadro delle formazioni riconosciute in modo più restrittivo rispetto all’OPPM o alla CIIS (AG, VD; CUR, Int).
c) Organizzazioni preposte al collocamento
Un partecipante sostiene che l’ordinanza obbliga solo le organizzazioni preposte al collocamento a proporre corsi di formazione e perfezionamento. Dovrebbe essere previsto un obbligo parallelo a carico dei Cantoni (FSA). JU afferma poi che i requisiti professionali per le organizzazioni preposte al collocamento sono troppo elevati.