Rapporto sui risultati
Consultazione 2008/30: Ordinanza sull'assistenza extrafamiliare di minori (OAssM) e Ordinanza sull'adozione (OAdoz) · 24 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 7Fedlex · Rapporto sui risultati
assistenza e le organizzazioni preposte al collocamento (art. 3 cpv. 1 OAssM). A tale proposito un partecipante si chiede se ciò abbia senso per i Cantoni di maggiori dimensioni (VFG). Un partecipante dichiara inoltre che sarebbe meglio attribuire la funzione di vigilanza alle strutture di collocamento (pj), mentre un altro chiede che la regolamentazione dell’organizzazione e della vigilanza in materia di assistenza ai minori sia affidata a Cantoni e Comuni (ACS). Un Cantone critica infine che con la nuova normativa andrebbe perduto il riferimento al Comune, che sarebbe utile per la sua facile raggiungibilità (SH).
L’articolo 3 capoverso 4 AP-OAssM prevede un’attenuazione del rigore normativo del capoverso 1, nella misura in cui viene consentito ai Cantoni di trasferire ad un’altra idonea autorità la competenza a rilasciare le autorizzazioni e a svolgere l’attività di vigilanza su genitori diurni e istituti di assistenza diurna. Un partecipante auspica che questa possibilità di delega valga anche per i genitori affidatari, intendendo con ciò che, anche se il Cantone emana adeguate direttive e standard in materia, nulla vieta che la competenza riguardo al rilascio delle autorizzazioni e alla vigilanza possa ad esempio essere demandata ai Comuni anche per quanto riguarda i genitori affidatari (AR). Viene poi avanzata anche la proposta di concedere ai Cantoni la possibilità di demandare tali competenze a un’organizzazione specializzata (UR). Un altro partecipante ribadisce la necessità di chiarire se non sia meglio che per le famiglie affidatarie l’autorità cantonale competente sia costituita dall’autorità tutoria, in quanto meglio informata dei casi concreti (PLR).
4.3 Misure cantonali (art. 4 AP-OAssM)
Alcuni partecipanti alla procedura di consultazione accolgono con favore l’introduzione dell’obbligo per i Cantoni di adottare provvedimenti per garantire un’assistenza qualitativamente elevata (art. 4 cpv. 1 AP-OAssM; ZH; CFQF, sic, PKAS, USDCR, SGF). Molti vorrebbero che l’ordinanza impegnasse i Cantoni a promuovere, oltre che l’aggiornamento o il perfezionamento, anche la formazione delle persone (I Verdi; EFS, K&F, ASSAI, net, CSP). D’altro canto un partecipante ritiene che non debba essere compito dei Cantoni organizzare, o addirittura finanziare, l’aggiornamento delle persone incaricate dell’assistenza (UR). Si osserva anche che le misure cantonali avrebbero importanti conseguenze di carattere finanziario e in termini di risorse umane. La definizione di tali misure dovrebbe dunque rimanere nell’ambito di competenza dei Cantoni. In caso contrario, la prevista regolamentazione dovrebbe confluire in una legge formale (GR).
Opinioni diverse sono state espresse riguardo alla creazione di un servizio specializzato per la consulenza ai genitori diurni e affidatari e agli istituti e organizzazioni preposte al collocamento (art. 4 cpv. 2 AP-OAssM). Da un lato ci sono partecipanti che vedono con favore l’introduzione dell’obbligo di istituire un servizio specializzato (LU, NW, TI, UR; SGF2, SVT). Un Cantone suggerisce che l’autorità cantonale di cui all’articolo 3 AP-OAssM assuma le vesti di autorità specializzata, soluzione che in questo Cantone ha dato esiti positivi (BS). D’altra parte c’è però anche chi vede nella creazione di un servizio specializzato uno svantaggio (AR, JU, LU, TG) o ne teme i costi (ZH).
L’avamprogetto stabilisce che i Cantoni possano prevedere la possibilità di stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile collettiva che risponda di eventuali
2 L’associazione SGF sostiene espressamente che debba esistere almeno un servizio specializzato.