Rapporto sui risultati
Consultazione 2008/30: Ordinanza sull'assistenza extrafamiliare di minori (OAssM) e Ordinanza sull'adozione (OAdoz) · 24 pagine
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GR sostiene che dal 2013 sarà aumentata la qualità della valutazione dell’idoneità dei genitori affidatari, nell’ottica della professionalizzazione dell’autorità di protezione dei minori. In questo modo non ci sarebbe più alcuna concreta giustificazione all’esigenza di rilascio di un’autorizzazione prima di disporre un collocamento d’emergenza nel quadro di una misura di protezione dei minori. Del resto, nella maggior parte dei casi l’autorizzazione può essere rilasciata anche a posteriori, conformemente alla prassi attuale.
4.4.4 Richiedenti l’autorizzazione
L’avamprogetto prevede che tutte le persone giuridiche di diritto privato o pubblico e tutte le persone fisiche o le società di persone che possono esercitare i diritti civili abbiano la facoltà di richiedere l’autorizzazione per un istituto o un’organizzazione preposta al collocamento (art. 7 lett. b e c AP-OAssM). GE preferirebbe che beneficiario dell’autorizzazione fosse il direttore o la direttrice dell’organizzazione. GR auspica invece che le autorizzazioni per gli istituti siano rilasciate non alla direzione ma all’organo responsabile, per permettere una più chiara attribuzione delle responsabilità.
4.4.5 Divieto di assistenza
Un Cantone valuta con favore la possibilità di pronunciare il divieto di assistenza, che però dovrebbe essere sancita nel quadro di una legge formale (GR). Un altro Cantone afferma che il pronunciamento di un divieto di assistenza è sempre legato a notevoli oneri (UR).
4.4.6 Verifica della domanda
Un partecipante non condivide la procedura sommaria prevista per le domande di autorizzazione dei genitori affidatari (AR).
4.4.7 Ritiro dell’autorizzazione
Inoltre, è stato contestato che l’articolo 13 capoverso 3 AP-OAssM fosse eccessivo: tale disposizione non permetterebbe infatti un sufficiente rispetto degli interessi individuali dei singoli minori (PKAS).
4.5 Numero di minori cui prestare assistenza diurna e a tempo pieno (art. 15 e art. 22 AP-OAssM)
Il progetto di ordinanza prevede che i genitori diurni possano assistere contemporaneamente al massimo quattro o, compresi i propri figli, cinque minori (art. 2 e art. 15 AP-OAssM). Specularmente, i genitori affidatari possono assistere contemporaneamente al massimo tre ovvero, compresi i propri figli, quattro minori (art. 2 lett. b e art. 22 AP-OAssM). Diversi partecipanti ritengono che questi limiti non siano applicabili nella pratica (PLR; COFF, USI, FSA, USC, CAT, VFG). In generale, il numero di minori è ritenuto troppo basso (GL, JU, VD, TI; PLR, PCC; CFQF, COFF, USDCR, SGF, SVT). Si chiede l’introduzione di deroghe, segnatamente per il caso in cui i minori assistiti siano più di tre o quattro e provengano dalla medesima famiglia (FR; aF, CFQF, KOV, sic, Int, PKAS, USDCR, USDC, CAT) o per il caso in cui la famiglia in-