Rapporto sui risultati
Consultazione 2008/30: Ordinanza sull'assistenza extrafamiliare di minori (OAssM) e Ordinanza sull'adozione (OAdoz) · 24 pagine
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danni causati da minori assistiti alle persone che vivono nella famiglia affidataria (art. 4 cpv. 3 AP-OAssM). A tale proposito si chiede che la stipula della polizza assicurativa sia prevista obbligatoriamente (FSA, Unil). Viene poi avanzata la proposta di impegnare i Cantoni stessi alla stipula di un’assicurazione di questo tipo (I Verdi; EFS, USS, CSP).
Il progetto normativo prevede inoltre che, al fine di tutelare i minori che crescono lontani dalla casa dei genitori, i Cantoni possano emanare disposizioni che vadano oltre quelle della presente ordinanza (art. 4 cpv. 4 AP-OAssM). Taluni sostengono che quest’ultima debba diventare una disposizione vincolante (I Verdi; EFS, CSP).
4.4 Autorizzazione (art. 5 segg. AP-OAssM)
4.4.1 Principi
Alcuni partecipanti alla procedura di consultazione ritengono opportuno il rilascio di un’autorizzazione generica anziché di una speciale per ciascun minore (GL; Unil). D’altro canto ci sono pareri secondo cui sarebbe preferibile che l’autorizzazione venisse rilasciata singolarmente per ciascun minore (PCC).
L’articolo 5 capoverso 2 lettera a AP-OAssM prevede che l’autorizzazione al collocamento o all’assistenza di minori sia concessa solo se è garantito che i minori sono sostenuti nel loro sviluppo fisico, mentale, sociale ed emotivo. Un partecipante ritiene eccessiva l’istituzione per i genitori diurni dell’obbligo di sostenere i minori. Dovrebbe essere sufficiente che essi garantiscano che lo sviluppo del minore non venga messo a repentaglio, mentre il sostegno ai minori dovrebbe continuare a essere di competenza dei genitori esercenti l’autorità parentale (FSA).
La lettera b della disposizione sopra citata indica come ulteriore requisito per l’ottenimento dell’autorizzazione la garanzia che i minori non siano discriminati a causa delle loro condizioni familiari, culturali o religiose. Un partecipante si è pronunciato criticamente contro questa proposta, osservando che sulla base di questa disposizione i minori potrebbero essere collocati solo presso persone della medesima cerchia culturale, soluzione non praticabile e insensata dal punto di vista pedagogico (PLR). Un Cantone vorrebbe che l’ordinanza tenesse conto dei criteri relativi al sesso e alla provenienza del minore (GE).
4.4.2 Obbligo di autorizzazione / Esenzione dall’obbligo di autorizzazione / Autoriz-
zazione in prova
Queste disposizioni dell’ordinanza sono state al centro dell’attenzione in buona parte delle consultazioni. In particolare l’obbligo di autorizzazione per l’assistenza diurna nell’ambito dell’assistenza volontaria extrafamiliare ha suscitato numerose critiche (AG, BE, GR, JU, LU, SZ, UR, ZH; PPD, PLR, PVL; K&F, net, CFQF, COFF, FSFM, sic, pj, USI, FSA, USDCR, USC, SGF, USAM, USDC,). Le obiezioni sollevate con maggior frequenza riguardano il fatto che la regolamentazione di questo ambito non ha alcun fondamento giuridico e non sussiste alcuna esigenza di regole di tutela. È responsabilità dei genitori stessi decidere a chi affidare l’assistenza dei propri figli. Si osserva poi che le nuove disposizioni sull’obbligo di autorizzazione rappresenterebbero una violazione anticostituzionale dell’autorità parentale (GL). Le disposizioni esigerebbero dunque necessariamente un fondamento formalmente sancito da una legge soggetta a referendum (GL, GR). Un partecipante propone di demandare ai Cantoni l’introduzione di un vero e proprio obbligo di autorizzazione per l’assistenza