Rapporto sui risultati
Consultazione 2008/30: Ordinanza sull'assistenza extrafamiliare di minori (OAssM) e Ordinanza sull'adozione (OAdoz) · 24 pagine
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proposito non si giustifica poi la diversità di trattamento riservata all’assistenza nella propria famiglia o in famiglie terze (GL). Del resto la disciplina concernente l’obbligo di autorizzazione è discriminatoria, in quanto riguarda in particolare famiglie con alle spalle una storia di migrazione, che più delle altre avrebbero bisogno di una seconda fonte d’entrata (GL).
D’altro canto ci sono partecipanti che valutano positivamente il fatto che anche per l’assistenza diurna sia previsto l’obbligo di autorizzazione (EFS, SVT, CSP, FSPI). Altrettanto positivamente viene accolta la proposta di assoggettare all’obbligo di autorizzazione l’attività di mediazione di posti d’assistenza presso famiglie diurne e affidatarie o istituti in Svizzera autorizzati e soggetti a vigilanza (I Verdi; CUR, EFS, K&F, Int, CSP, SVT). Alcuni partecipanti non comprendono perché i nonni dovrebbero essere incondizionatamente esentati dall’obbligo di autorizzazione, in particolare per quanto concerne l’assistenza a tempo pieno (TI; EmK, KKV, PKAS, pj, PKAS, FSA, FSPI, SVT, Unil, CAT).
Anche la norma secondo cui i Cantoni possono prevedere altre eccezioni all’obbligo di autorizzazione, nel caso in cui l’idoneità all’assistenza da parte dei genitori diurni o affidatari o dell’istituto e la vigilanza siano garantite in altro modo (art. 8 cpv. 2 AP-OAssM), non ha incontrato il consenso di tutti i partecipanti (I Verdi; EFS, K&F, ASSAI, net, CSP).
Tra sostenitori e oppositori del disciplinamento in materia di obbligo di autorizzazione ci sono infine alcuni partecipanti che propongono che venga introdotto per l’assistenza diurna un semplice obbligo di comunicazione (AG, SH; Pro Familia, UCS). Invece FSA preferisce esplicitamente quanto disposto all’articolo 4 capoverso 1 dell’OAMin vigente, secondo cui l’autorizzazione si rende necessaria quando un minore viene assistito per più di tre mesi.
Alcuni partecipanti valutano poi espressamente con favore l’assoggettamento delle organizzazioni preposte al collocamento all’obbligo di autorizzazione, secondo l’articolo 6 capoverso 1 lettera b AP-OAssM (as, CAT).
Una novità è rappresentata dal fatto che l’articolo 11 capoverso 3 OAssM prevede che l’autorizzazione possa essere rilasciata anche in prova. Diversi partecipanti si sono detti espressamente contrari a questa possibilità (PPD; Pro Familia, Int).
4.4.3 Autorizzazione all’assistenza in situazioni di crisi acuta
Diversi partecipanti ritengono che la norma secondo cui è necessaria l’autorizzazione per assistere minori in una situazione di crisi acuta sia in pratica inattuabile, in quanto le crisi non si possono prevedere (as, CFQF, sic, FSA, USDCR, USC, SGF, USAM, USDC, SVT, CAT). Per tale ragione deve essere possibile presentare una domanda di autorizzazione anche in un secondo momento (as). Un partecipante ritiene tale norma non necessaria (AG). Altri sono convinti che la disposizione abbia senso solo per persone e istituzioni specializzate nella gestione di situazioni di crisi (PLR; USI, USC).
La regolamentazione prevista è invece esplicitamente accolta da altri partecipanti (LU, ZH; COFF). Tuttavia, secondo alcuni dei partecipanti alla procedura, deve essere meglio definito il concetto di situazione di crisi (AR, ZH). Un Cantone propone che l’autorizzazione rilasciata indichi se la forma di assistenza prestata è adeguata all’accoglienza e all’assistenza di ragazzi e giovani in situazioni di crisi (BE).