Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/30: Ordinanza sull'assistenza extrafamiliare di minori (OAssM) e Ordinanza sull'adozione (OAdoz) · 24 pagine

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cano un aumento generale del massimo numero possibile di minori in affidamento (SZ).

4.1.5 Istituto di assistenza diurna

Alcuni partecipanti propongono di abbassare la durata dell’assistenza rilevante ai fini della normativa da 20 a 10 ore a settimana (b+b, USS). Altri invece si pronunciano a favore di un innalzamento della durata settimanale dell’assistenza (NE, TI; PLR). Nello stesso tempo si chiede che l’età di riferimento sia abbassata a 15 anni (TI).

Un partecipante chiede che il concetto di istituto di assistenza diurna sia definito in modo tale da non comprendere l’offerta di istituti che propongono attività per le vacanze e il tempo libero (SZ).

4.1.6 Istituto di assistenza a tempo pieno

Un partecipante auspica che il concetto di istituto di assistenza a tempo pieno sia definito in modo tale da non comprendere l’offerta di istituti che propongono attività per le vacanze e il tempo libero (SZ).

4.1.7 Organizzazione preposta al collocamento

Alcuni partecipanti alla procedura di consultazione sostengono che la definizione suggerita di organizzazione preposta al collocamento susciti la falsa impressione che a tali organizzazioni spetti la competenza di emettere la decisione formale in merito al collocamento del minore. Ai sensi dell’art. 45 cpv. 2 AP-OAssM, l’autorità competente in materia sarebbe l’autorità di protezione dei minori (ZH). Un partecipante auspica che l’ordinanza sancisca che le organizzazioni preposte al collocamento debbano concludere accordi di collaborazione con i genitori affidatari (as). D’altro canto un altro partecipante chiede che le organizzazioni preposte al collocamento non siano autorizzate a controllare i genitori affidatari (GR). Alcuni partecipanti vorrebbero estendere la facoltà delle organizzazioni preposte al collocamento di individuare e sottoporre a vigilanza i genitori affidatari anche ai genitori diurni, oppure chiedono che sia stabilito espressamente che tale funzione spetti alle organizzazioni di genitori diurni (BE, TI, UR; K&F, net, SVT).

4.2 Autorità cantonale specializzata (art. 3 AP-OAssM)

Come già argomentato al punto 3.2, la creazione di un’autorità cantonale specializzata competente per il rilascio dell’autorizzazione e per la vigilanza è vista fondamentalmente con favore. Diversi partecipanti auspicano che la Confederazione istituisca anche un servizio specializzato o comunque un servizio che funga da interlocutore e che supporti le autorità cantonali specializzate e le organizzazioni specializzate (AR, NW; K&F, net, SVT).

L’ordinanza stabilisce che l’autorità cantonale debba essere specializzata in materia (art. 3 cpv. 3 AP-OAssM). A tale proposito alcuni partecipanti desiderano ribadire la necessità che quest’autorità sia composta da persone che dispongono della necessaria formazione in materia (as, Int).

L’applicazione delle norme proposte determinerebbe la centralizzazione a livello di autorità cantonale della vigilanza sui genitori diurni e affidatari ovvero sugli istituti di