Rapporto sui risultati
Consultazione 2008/30: Ordinanza sull'assistenza extrafamiliare di minori (OAssM) e Ordinanza sull'adozione (OAdoz) · 24 pagine
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sostituita con l’introduzione di un obbligo a partecipare a corsi regolari di perfezionamento (GL) ovvero dovrebbe essere modificata in modo da prevedere semplicemente la possibilità di frequentare corsi di perfezionamento (GE). Alcuni partecipanti chiedono infine che l’ordinanza riconosca per gli istituti la validità delle iniziative formative interne (CUR, UCS).
4.11 Diritti e doveri degli istituti di assistenza a tempo pieno e delle organiz-
zazioni preposte al collocamento (art. 40 segg. e art. 44 segg. AP-OAssM)
Un Cantone sostiene che non sia conforme al sistema l’ipotesi di obbligare gli istituti e le organizzazioni preposte al collocamento a preparare i minori all’eventuale collocamento in un’altra famiglia, al rientro nella famiglia d’origine o all’ingresso nella maggiore età e ad affiancarli in questi percorsi, in quanto la competenza in materia di collocamento e di affiancamento nel rapporto di assistenza spetterebbe all’autorità di protezione dei minori o ai rappresentanti legali (ZH). Per quanto riguarda l’obbligo di tenere delle liste, si ritiene poi che l’elencazione del contenuto dei dossier sui minori e delle liste di istituti e organizzazioni preposte al collocamento non è necessaria (ZH). Gli obblighi a ciò connessi, oltre a quelli concernenti gli istituti di assistenza a tempo pieno, comporterebbero enormi oneri burocratici (NW). Due Cantoni ritengono inoltre superfluo per gli istituti l’obbligo di presentare ogni anno le liste all’autorità cantonale (art. 41 AP-OAssM) (GE, NW). Due Cantoni reputano poi problematiche le disposizioni procedurali concernenti le organizzazioni preposte al collocamento, in quanto potrebbero determinare conflitti di competenza tra le istanze preposte all’autorizzazione e alla vigilanza (AR, TI). Ci si riferisce qui in particolare all’articolo 44 lettera b AP-OAssM, il quale prevede che l’organizzazione preposta al collocamento ha facoltà di esercitare la vigilanza sui genitori affidatari dalla stessa assunti (AR). Questa disposizione contrasterebbe con l’obiettivo del rafforzamento della vigilanza (Unil). Rimane incomprensibile per alcuni partecipanti quanto disposto dall’articolo 45 capoverso 1 lettera b AP-OAssM, in quanto tra organizzazione preposta al collocamento e genitori affidatari potrebbe non sussistere (Unil), o quantomeno non potrebbe sussistere sempre (as, EmK), un contratto di lavoro. Un Cantone sostiene che le organizzazioni preposte al collocamento in futuro, pur avendo bisogno di un’autorizzazione del servizio cantonale specializzato, continueranno ad avere competenze straordinariamente ampie. Questi sviluppi presenterebbero notevoli criticità, in quanto le organizzazioni preposte al collocamento non disporrebbero di un mandato esplicito con relativo contratto di prestazioni, ma sarebbero organizzate secondo i principi del diritto privato e orientate al profitto. Non sarebbe infine garantita una chiara distinzione tra funzioni di competenza delle autorità e compiti attribuiti alle organizzazioni private. Inoltre, non è chiaro perché nella sezione sui genitori diurni e affidatari manchi una pertinente disposizione sui diritti e i doveri (PKAS).
4.12 La statistica (art. 38 e art. 69 AP-OAssM)
Nonostante il consenso di massima al rilevamento di dati statistici, molti partecipanti ritengono che l’attuazione delle disposizioni in materia di rilevamento statistico, in particolare in riferimento all’obbligo di comunicazione per i genitori diurni e affidatari esentati dall’obbligo di autorizzazione (art. 38 cpv. 2 AP-OAssM), determini eccessivi oneri amministrativi (TG; PLR, PVL, PCC, PS; as, PKAS, FSA, USDCR, USAM, UCS, SVT) o sia addirittura impossibile (GE, UR, ZH; Int). Nell’ambito dei rapporti di assistenza esenti dall’obbligo di autorizzazione si ipotizza dunque un’elevata diffu-