Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/30: Ordinanza sull'assistenza extrafamiliare di minori (OAssM) e Ordinanza sull'adozione (OAdoz) · 24 pagine

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sione del sommerso (PS; as). Alcuni partecipanti chiedono espressamente che vengano cancellati gli obblighi previsti per i genitori affidatari e diurni nell’ambito dell’assistenza volontaria extrafamiliare oppure per i parenti (FSA, Unil). Un partecipante ritiene che la trasmissione dei dati dovrebbe limitarsi ai soli genitori affidatari e agli istituti (Int). Un Cantone non riconosce alcun interesse prevalente al rilevamento statistico (GR). Un altro Cantone chiede che ai genitori diurni vengano richiesti dati solo in misura ridotta (AR).

D’altro canto ci sono partecipanti che auspicano la predisposizione di statistiche più complete. Dovrebbero essere rilevati a fini statistici anche i rapporti di assistenza diurna prestata per meno di 20 o 10 ore settimanali per ciascun minore (USS, SVT). Si propone inoltre che il rilevamento statistico riguardi tutti i minori e non solo quelli che vengono assistiti al di fuori della casa dei genitori (Pro Familia). Altri chiedono indicazioni più dettagliate in materia di esecuzione (AR) e oggetto (NW) dei rilevamenti statistici. In merito al metodo di rilevamento si propone che invece di introdurre l’obbligo di comunicazione vengano integrate le fonti di dati esistenti (CFQF, sic, USDC).

4.13 Vigilanza sui genitori diurni e affidatari e sugli istituti (art. 54 segg. AP-OAssM)

Un Cantone disapprova l’introduzione della vigilanza sull’assistenza diurna (art. 54 AP-OAssM). Le visite annuali sarebbero eccessive e comporterebbero oneri sproporzionati. La disposizione deve essere modificata in modo che le visite presso i genitori diurni avvengano su richiesta delle organizzazioni preposte al collocamento qualora queste verifichino che un rapporto di assistenza presenta delle problematicità (JU). Un partecipante ritiene che sia sufficiente un intervallo di due anni tra le visite, che può essere senz’altro ridotto in caso di necessità (AR). Sarebbe auspicabile anche l’introduzione per le autorità cantonali specializzate della possibilità di delegare a un’organizzazione specializzata la vigilanza sui diversi istituti di assistenza (UR).

In riferimento alla vigilanza sulle organizzazioni preposte al collocamento, un Cantone chiede di integrare nella norma la facoltà per l’autorità cantonale di effettuare visite di controllo anche senza preventivo avviso (GR). Un partecipante auspica che l’attività di vigilanza non comporti costi per i genitori diurni e affidatari (Int).

4.14 Relazioni internazionali (art. 58 segg. AP-OAssM)

L’articolo 60 capoverso 2 AP-OAssM prevede che l’ufficio cantonale degli stranieri decida in materia di visto o permesso di dimora eventualmente necessario per un minore. Un Cantone si oppone a tale disposizione sostenendo che i concetti utilizzati sarebbero imprecisi e talvolta erronei. All’ufficio degli stranieri non compete la decisione in materia di visto d’ingresso ed esso non rilascia permessi di dimora fintantoché le persone interessate si trovano all’estero (GR).

L’articolo 63 capoverso 1 AP-OAssM prevede che un minore all’estero possa essere collocato presso genitori affidatari o un istituto solo se ai sensi della legge del Paese straniero è garantito che il minore venga assistito secondo le sue esigenze e che è esercitata una sufficiente attività di sorveglianza. Secondo due Cantoni, queste disposizioni non sono concretamente attuabili (BL, GE). Basti pensare ai casi in cui i genitori vogliano mandare il figlio all’estero per un soggiorno linguistico. Da queste disposizioni dovrebbero essere esclusi i casi in cui siano stati i rappresentanti legali