Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/30: Ordinanza sull'assistenza extrafamiliare di minori (OAssM) e Ordinanza sull'adozione (OAdoz) · 24 pagine

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Un’organizzazione chiede che sia precisato quanto previsto all’articolo 31 capoverso 1 lettera c, che non stabilisce in maniera chiara come debba essere dimostrata e quindi verificata a cura dello Stato la competenza teorica e pratica dell’OAssM (Int).

4.8 Domanda di autorizzazione (art. 20, 24, 28 e 32 AP-OAssM)

BE ritiene non praticabili le disposizioni proposte. Molti partecipanti alla procedura di consultazione lamentano nel concreto il fatto che per la domanda debba essere prodotto un estratto del casellario giudiziale (BE, GE, ZH; Int, USC, UCS), che al giorno d’oggi non viene chiesto neanche agli insegnanti (USC). Spesso una domanda di apertura di un istituto viene presentata prima di sapere chi saranno tutti i futuri collaboratori (GE; Int). Sarebbe più sensato chiedere solo alle direzioni l’estratto del casellario giudiziale, obbligando però le organizzazioni a raccogliere i vari estratti all’assunzione di ogni collaboratore e a esibirli su richiesta al competente servizio cantonale (BE). Un Cantone ritiene scarsamente significativo l’estratto del casellario giudiziale, per il quale sono previsti termini per la cancellazione relativamente brevi. Si propone che al servizio cantonale centrale sia concesso il diritto di accedere al casellario giudiziale (GR).

Altri partecipanti criticano l’ipotesi che la domanda debba contenere un estratto del registro di commercio (TI; K&F, ASSAI, net). Al riguardo viene espresso il dubbio che i piccoli istituti privati non siano in grado di soddisfare i requisiti previsti per l’iscrizione nel registro di commercio (PS).

D’altro canto vi sono partecipanti che vorrebbero aumentare i requisiti per la presentazione della domanda per gli istituti di assistenza diurna, prevedendo la necessità di fornire indicazioni sui propri locali (AKZ; ASSAI, net).

4.9 Contratto di assistenza (art. 34 AP-OAssM)

L’introduzione dell’obbligo di stipulare un contratto di assistenza viene esplicitamente accolto con favore da diversi partecipanti (GL, LU, SH, TI, ZH; CUR, FSPI, Unil, CAT). Il contratto dovrebbe tuttavia essere stipulato prima dell’inizio del rapporto di assistenza (ZH). Un Cantone chiede inoltre che l’obbligo venga esteso anche ai rapporti di assistenza a titolo gratuito (TI).

Altri partecipanti ritengono invece che il contratto di assistenza rappresenti un’inutile ingerenza nella sfera della libertà contrattuale. Il contenuto del contratto non dovrebbe essere imposto (PLR, PVL; USI, FSA, USC, USAM). Si afferma che solo per le misure di protezione dei minori (PVL), i rapporti di assistenza a tempo pieno prestati dietro compenso negli istituti (GR) o i rapporti soggetti ad autorizzazione (UR) abbia senso disciplinare per iscritto alcuni elementi cruciali.

Diversi partecipanti ritengono le disposizioni concernenti il contenuto del contratto − in particolare per quel che riguarda l’assistenza diurna − troppo dettagliate e in alcuni punti irrilevanti (UR, ZH; PS, ASSAI, net, SVT, Unil, CAT). Sarebbe più utile se la Confederazione o le autorità cantonali predisponessero dei modelli di contratto (ZH). Sotto il profilo formale tre partecipanti sostengono che i criteri elencati non sono caratteristici di un’ordinanza (UCS), che il contratto di assistenza deve essere regolamentato a livello cantonale (VS) e che l’imposizione formale del contratto di assistenza deve essere sancita da una legge (Uniba).