Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/39: Legge federale sulla revisione parziale del Codice civile, del Codice delle obbligazioni e del Codice di procedura civile (averi non rivendicati) · 21 pagine

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1.4.3 Aspetti non considerati

1.4.3.1 In genere

Negli ultimi anni sono state avanzate numerose proposte circa la corretta condotta in materia di averi non rivendicati19. Alcune interessano il diritto materiale, altre la procedura. Qui di seguito viene spiegato perché il Consiglio federale non reputa necessari altri interventi normativi.

1.4.3.2 Diritto materiale

È stato proposto di modificare il diritto in materia di prescrizione in modo da garantire che un diritto patrimoniale non possa cadere in prescrizione perché non rivendicato. In precedenza (n. 1.2.1.1) è stato illustrato come l’eventuale prescrizione possa compromettere unicamente la rivendicazione di prestazioni assicurative non fatte valere; infatti nel settore assicurativo i crediti possono cadere in prescrizione prima che l’avente diritto si sia reso conto della loro esistenza. Si tratta incontestabilmente di una situazione poco felice. Tuttavia, il disciplinamento degli averi non rivendicati non è la sede adatta per correggere il tiro. La questione andrà piuttosto disciplinata, dal punto di vista materiale, nel corso della prevista revisione della legge federale sul contratto d’assicurazione (AP-LCA)20. Il 21 gennaio 2009 il Consiglio federale ha posto in consultazione il pertinente avamprogetto, in base a cui i crediti derivanti dal contratto di assicurazione cadono in prescrizione non più entro due, ma entro cinque o dieci anni a decorrere dalla scadenza (art. 66). La scadenza presuppone che l’avente diritto abbia sufficientemente comprovato le sue pretese e menzionato o trasmesso alla società di assicurazione i documenti giustificativi di cui dispone (art. 39 cpv. 1 AP-LCA). Se le modifiche proposte venissero accettate, sarebbe praticamente escluso che le pretese avanzate sugli averi non rivendicati siano vanificate dalla prescrizione.

Per quanto attiene all’amministrazione degli averi non rivendicati, non occorre alcun intervento legislativo. In linea di principio, tutti gli averi vanno amministrati e investiti in base al contratto stipulato. Un contratto inesistente o privato del suo oggetto dalle circostanze va integrato secondo la buona fede (art. 2 cpv. 1 CC). Introdurre ulteriori norme comporterebbe un onere legislativo ingiustificabile, poiché la particolarità della condotta delle banche svizzere in caso di averi non rivendicati risiederebbe proprio nell’assenza di un caso particolare21. Il passato (recente) insegna inoltre che la prudenza è d’uopo qualora si volesse rimproverare alla banca di avere investito malamente gli averi. È certamente sconcertante se, ad esempio, una banca investe gli averi non rivendicati in modo che generino interessi limitati o non ne generino affatto quando vi sarebbe la possibilità di investimenti più

19 Più dettagliatamente in Andreas J. Bär, Vermögen ohne Kundenkontakt bei Schweizer Banken - de lege ferenda, Rechtsvergleichende Studie mit dem U.S.- amerikanischen Recht, Züricher Studien zum Privatrecht, vol. 195, Zurigo 2006, pag. 322 segg.

20 Cfr. legge federale sul contratto di assicurazione, avamprogetto del 21 gennaio 2009 (AP-LCA): Avamprogetto: http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/documents/1729/Vorlage.pdf Rapporto esplicativo: http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/documents/1729/erlBericht.pdf

21 Cfr. Bonhage/Lussy/Perrenoud (nota 1), pag. 424.