Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/39: Legge federale sulla revisione parziale del Codice civile, del Codice delle obbligazioni e del Codice di procedura civile (averi non rivendicati) · 21 pagine
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passato, se gli aventi diritto sono stati chiaramente identificati, la suddivisione degli averi non è subordinata al previo appello agli eredi.
Le persone che vogliono ereditare gli averi di una persona scomparsa devono in linea di principio fornire garanzie prima della restituzione dell’eredità (art. 546 cpv. 1 CC), ma soltanto per un periodo limitato di 15 anni dall’ultima notizia (art. 546 cpv. 2 CC). Di norma, se gli averi non rivendicati sono annunciati a distanza di 30 anni dall’ultimo contatto con il creditore (art. 96a cpv. 1 AP-CO), tale termine è già scaduto da tempo. Resta tuttavia ipotizzabile il raro caso in cui non sia stato l’intermediario finanziario, ma un terzo ad aver avuto contatti durante gli ultimi 15 anni con la persona nel frattempo scomparsa. In tal caso, la messa al sicuro continua ad essere opportuna (cfr. n. 1.4.3.4).
L’articolo 38a non si esprime sul tempo e il denaro che il giudice deve impiegare per la ricerca degli aventi diritto. In questo contesto valgono i principi consolidati del diritto vigente secondo cui il giudice deve invitare, con adeguate pubblicazioni, tutti coloro che possano dar notizie sulla persona sparita o assente a farsi avanti (art. 36 cpv. 2 CC). Lo stesso vale per gli eredi ignoti (art. 555 cpv. 1 CC). In presenza di averi non rivendicati di poco valore, il giudice non pubblicherà la diffida in giornali esteri, ma si limiterà fin dall’inizio a cercare gli aventi diritto attraverso Internet. È inoltre chiaro che si può ricercare e dichiarare scomparsa soltanto una persona fisica.
Le spese legate alla ricerca e alla dichiarazione di scomparsa sono a carico dell’intermediario finanziario incaricato di annunciare gli averi, a meno che non stipuli un contratto che gli permetta di addossare tali spese al cliente compensandole con il suo credito (art. 120 segg. CO). A tal fine non è necessaria una base giuridica esplicita. La situazione è diversa per le spese legate a un eventuale appello agli eredi e alla divisione degli averi non rivendicati secondo le norme del diritto successorio (cpv. 3): tali spese gravano la successione. Tuttavia, anche questo caso non richiede un disciplinamento legislativo particolare.
Art. 466 e 550 cpv. 2
Gli articoli 466 - il capoverso 1 corrisponde al vecchio articolo 466 CC - e 550 capoverso 2 colmano una lacuna nel diritto successorio vigente, in particolare quando un disponente lascia averi su cui nessuno può far valere diritti. Questo è il caso se il disponente non ha mai abitato in Svizzera e non lascia eredi legali o istituiti secondo le pertinenti norme del diritto privato nazionale o internazionale. In questo caso, molto raro, l’avere sarà devoluto alla Confederazione. La stessa soluzione è proposta nel caso in cui il disponente aveva il suo ultimo domicilio all’estero e il suo luogo di attinenza in Svizzera. Finora in questo caso l’eredità era devoluta al Cantone di attinenza (art. 550 cpv. 2 CC).
In sostanza, il diritto svizzero disciplina soltanto la successione di una persona con ultimo domicilio in Svizzera (art. 90 cpv. 1 LDIP). Negli altri casi si applica il diritto estero, fatto salvo l’assoggettamento al diritto nazionale (art. 90 cpv. 2 LDIP) o il rinvio al diritto svizzero inserito nell’ordinamento giuridico estero (art. 91 cpv. 1 LDIP). Questa soluzione può far sì che anche un ente pubblico straniero si costituisca erede e rivendichi i fondi in giacenza; nulla vi si oppone, purché non venga violato il diritto internazionale (cfr. n. 1.3.1).