Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/39: Legge federale sulla revisione parziale del Codice civile, del Codice delle obbligazioni e del Codice di procedura civile (averi non rivendicati) · 21 pagine
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Se il defunto aveva l’ultimo domicilio in Svizzera e non lascia eredi, la successione è devoluta al Cantone in cui egli ha avuto l’ultimo domicilio o al Comune designato dal diritto di questo Cantone (art. 466 cpv. 1 CC).
Il vantaggio della soluzione proposta è che a trarre profitto dagli averi non rivendicati non sono principalmente i Cantoni in cui hanno sede grandi banche attive su scala internazionale. Nel contempo questa soluzione confuta il rimprovero mosso all’avamprogetto del 2000, secondo cui sarebbe unicamente la Confederazione a beneficiare degli averi non rivendicati (cfr. n. 1.1).
2.2 Modifica del Codice delle obbligazioni
Art. 96a
Il nuovo articolo 96a s’ispira alle disposizioni previgenti della Parte prima del Codice delle obbligazioni sulla mora del creditore. Diversamente da queste ultime, tuttavia, si applica a tutti i creditori, ma soltanto agli intermediari finanziari di cui all’articolo 2 capoversi 2 e 3 della legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD; RS 955.0). Sono interessate soprattutto le banche (art. 2 cpv. 2 lett. a LRD), ma anche le società assicurative (art. 2 cpv. 2 lett. c LRD) e le persone che, a titolo professionale custodiscono valori patrimoniali (art. 2 cpv. 3 LRD). Alla luce del previsto disciplinamento di diritto privato è irrilevante che tali persone non siano soggette a una vigilanza prudenziale29.
Il capoverso 1 obbliga gli intermediari finanziari a prendere tutte le misure che si possono ragionevolmente esigere da loro per mantenere il contatto con il creditore, affinché non vi siano più fondi che restino in giacenza senza notizie dell’avente diritto. Scientemente è proposta una formulazione aperta che permette agli intermediari finanziari di mantenere l’attuale autodisciplina (cfr. n. 1.4.2.1) e di svilupparla.
Di norma il creditore è la persona con la quale l’intermediario finanziario ha concluso il contratto. In via eccezionale il contatto va tuttavia cercato anche con altri: l’intermediario finanziario deve ad esempio cercare gli eredi quando ha motivo di supporre che il partner contrattuale originario sia morto. Anche in ambito assicurativo, il contatto non va per foza ripristinato con il partner contrattuale, ma anche con un beneficiario da lui designato. Le persone giuridiche sono rappresentate dai loro organi, motivo per cui il contatto va ricercato con questi ultimi.
Il contatto con il rappresentante del creditore equivale al contatto con il creditore. L’equivalenza vale anche nel caso in cui il rappresentante stesso non è un intermediario finanziario e quindi non è assoggettato all’articolo 96a. Va notato che, fatte salve altre disposizioni contrattuali, il mandato conferito cessa in linea di
29 Il campo d’applicazione (personale) proposto non assoggetta all’articolo 96a i rapporti con gli intermediari finanziari che hanno sede all’estero. In questo modo il rischio che la legislazione svizzera sugli averi non rivendicati entri in conflitto con una giurisdizione estera resta contenuto. Conflitti simili non possono tuttavia mai essere del tutto esclusi: si pensi a un ordinamento giuridico straniero con effetti extraterritoriali o al caso in cui gli averi amministrati dall’intermediario finanziario si trovino all’estero.