Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/39: Legge federale sulla revisione parziale del Codice civile, del Codice delle obbligazioni e del Codice di procedura civile (averi non rivendicati) · 21 pagine
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18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP; RS 291)15 colma questa lacuna. L’articolo 88 LDIP si limita infatti a precisare che per i beni situati in Svizzera sono competenti i giudici o le autorità svizzere del luogo, sempreché non se ne occupino le autorità estere.
1.3 Diritto comparato e rapporto con il diritto internazionale
1.3.1 Diritto comparato
Il numero 5 del rapporto della commissione di esperti presenta un’analisi di diritto comparato esaustiva16fondata su due perizie dell’Istituto svizzero di diritto comparato del 30 luglio 1997 e, rispettivamente, del 23 ottobre 2003. A titolo riassuntivo, la commissione ha ritenuto quanto segue:
La maggioranza degli Stati europei (Belgio, Danimarca, Germania, Gran Bretagna, Italia, Lussemburgo, Austria, Svezia, Europa dell’Est) non conosce disposizioni legali speciali in materia di averi non rivendicati. Nella maggior parte dei casi, l’intermediario finanziario s’impossessa di tali averi una volta scaduto l’ordinario termine di prescrizione di diritto civile. In alcuni Paesi (Norvegia, Paesi Bassi, Spagna, Francia) disposizioni speciali stabiliscono, in particolare, termini di prescrizione speciali e disciplinano la devoluzione degli averi non rivendicati allo Stato. L’Irlanda e la maggior parte degli Stati federali americani hanno approvato una legislazione speciale esaustiva che si contraddistingue, in generale, per il fatto di assoggettare gli intermediari finanziari a obblighi di diligenza e che prevede una procedura particolare sia per il trattamento degli averi e dei loro presunti aventi diritto sia per la devoluzione degli averi allo Stato.
1.3.2 Rapporto con il diritto europeo e internazionale
Né il diritto internazionale né quello comunitario obbligano gli Stati ad adottare una particolare condotta in materia di averi non rivendicati. Essi devono tuttavia rispettare le norme derivanti dal diritto consuetudinario internazionale e dal diritto internazionale a tutela dei diritti dell’uomo (cfr. art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo [CEDU]).
Pur non opponendosi alla prescrizione e alla perenzione di pretese private, il diritto internazionale considererebbe tuttavia come una confisca illecita la devoluzione allo Stato di fondi in giacenza che gli aventi diritto e i loro eredi non abbiano potuto rivendicare in maniera equa. Uno Stato di diritto deve anche vigilare affinché averi non rivendicati non finiscano nelle mani di uno Stato di non-diritto. La storia
15 Più dettagliatamente in Daniel Girsberger, Das internationale Privatrecht der nachrichtenlosen Vermögen in der Schweiz/Private International Law and Unclaimed Assets in Switzerland, Bibliothek zur Zeitschrift für Schweizerisches Recht, Beiheft 23, Basilea 1997.
16 Cfr. nota 7.