Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/39: Legge federale sulla revisione parziale del Codice civile, del Codice delle obbligazioni e del Codice di procedura civile (averi non rivendicati) · 21 pagine
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rivendicazione. È chiaro che simili disposizioni sono legittime soltanto se applicate entro i limiti della facoltà di disporre in materia successoria.
Contrariamente a quanto statuito dall’avamprogetto risalente al 2000 (cfr. n. 1.1), il debitore che omette di comunicare gli averi non rivendicati al giudice competente non incorre in una sanzione penale. La rinuncia a infliggere sanzioni penali è legittimata dal fatto che, in ultima istanza, la segnalazione degli averi non rivendicati è anche nell’interesse del debitore, per il quale rappresenta l’unico modo di liberarsi dagli impegni contrattuali. Del resto, le banche che ometterebbero sistematicamente di segnalare gli averi non rivendicati non garantirebbero più un’attività irreprensibile (art. 3 cpv. 2 lett. c LBCR), esponendosi quindi a sanzioni in materia di vigilanza quale addirittura il ritiro dell’autorizzazione d’esercizio.
1.4.2.3 Dichiarazione di scomparsa e appello agli eredi
La comunicazione al giudice competente per la dichiarazione di scomparsa non è fine a sé stesso, ma serve anche alla ricerca degli aventi diritto da parte delle autorità (art. 38a cpv. 1 AP-CC). Visto che spesso si deve presumere che l’avente diritto sia morto, la ricerca può comprendere un appello agli eredi. In questo modo l’avamprogetto permette di liquidare gli averi non rivendicati nel rispetto dei principi di uno Stato di diritto18.
1.4.2.4 Diritto successorio degli enti pubblici
L’articolo 466 capoverso 2 AP-CC conferisce alla Confederazione un diritto successorio colmando la lacuna derivante dal fatto che il diritto vigente non precisa a chi vadano gli averi siti in Svizzera se il disponente non ha lasciato eredi e se il suo ultimo domicilio era all’estero. Gli averi vengono devoluti alla Confederazione soltanto se non sono soddisfatte le condizioni del diritto successorio dei Cantoni. In questo modo l’accusa mossa nei confronti dell’avamprogetto del 2000, secondo cui soltanto la Confederazione approfitterebbe degli averi non rivendicati, perde la sua ragion d’essere (cfr. n. 1.1).
1.4.2.5 Diritto transitorio
Le soluzioni menzionate finora risultano eccessivamente macchinose nel caso di averi che, all’entrata in vigore dell’avamprogetto, risultavano già da tempo non rivendicati. L’avamprogetto offre quindi la possibilità di liquidare tali fondi senza previa dichiarazione di scomparsa. In questo caso la metà del ricavo è versata alla Confederazione, l’altra ai Cantoni.
18 La promozione d’ufficio di una dichiarazione di scomparsa non è estranea al diritto vigente: se l’amministrazione d’ufficio dei beni di una persona sparita è durata dieci anni, o questa persona ha compiuto i cento anni, l’autorità competente avvia la procedura giudiziale per la dichiarazione di scomparsa (art. 550 cpv. 1 CC).