Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/39: Legge federale sulla revisione parziale del Codice civile, del Codice delle obbligazioni e del Codice di procedura civile (averi non rivendicati) · 21 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 8Fedlex · Rapporto esplicativo
insegna che a tale proposito la Svizzera e la sua piazza finanziaria si sono ripetutamente trovate in un dilemma17.
1.4 Soluzione proposta
1.4.1 Sul piano formale
Finora si pensava di risolvere il problema legato agli averi non rivendicati emanando una legge speciale tesa a integrare o a sostituire le norme pertinenti del Codice civile, del Codice delle obbligazioni e di altre leggi in materia di mercati finanziari. Nel 2007 il Consiglio federale decise di abbandonare questo approccio normativo a favore di una soluzione di diritto privato (cfr. n. 1.1) e quindi di limitare l’attuale disegno di legge a (poche) integrazioni del Codice civile, del Codice delle obbligazioni e del Codice di procedura civile (approvato dal Parlamento, ma non ancora entrato in vigore) riallacciandosi alle disposizioni in materia di mora del creditore (art. 91 segg. CO), di dichiarazione di scomparsa (art. 35 segg. CO) e di competenza per territorio (art. 9 segg. CPCS).
Le modifiche, correlate sul piano materiale, sono riassunte in un atto legislativo mantello. Sul piano tecnico, il legislatore aveva adottato la stessa soluzione quando, qualche anno fa, aveva modificato il Codice civile, il Codice delle obbligazioni e la legge federale sulla esecuzione e il fallimento a favore del rafforzamento della protezione degli animali (RU 2003 463).
1.4.2 Sul piano materiale
1.4.2.1 Obbligo di mantenere il contatto
La nuova normativa è incentrata sull’obbligo degli intermediari finanziari (e quindi in particolare delle banche) di adottare tutte le misure che si possono ragionevolmente esigere da loro per mantenere il contatto con il creditore (art. 96a cpv. 1 AP-CO). L’avamprogetto non specifica l’espressione ragionevolmente esigere, affidando quindi tale compito alla giurisprudenza e dando ampio spazio all'autodisciplina. Quest’ultima non è tuttavia esplicitamente definita come fonte giuridica, vincolante anche per i giudici civili.
1.4.2.2 Obbligo di comunicazione
Gli averi non rivendicati vanno comunicati al giudice competente per la dichiarazione di scomparsa se dall’ultimo contatto con il creditore o il suo rappresentante sono trascorsi 30 anni (art. 96a cpv. 2 AP-CO). Sono fatte salve le intese di disporre degli averi in altro modo (art. 96a cpv. 3 AP-CO). Il creditore è pertanto libero di scegliere le misure da intraprendere per ovviare alla mancata
17 Cfr. Bonhage/Lussy/Perrenoud (nota 1), pag. 105 segg. La situazione era particolarmente difficile ai tempi del nazionalsocialismo, quando la Germania minacciava di morte i cittadini tedeschi che si rifiutavano di comunicare o consegnare i fondi depositati in Svizzera.