Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/39: Legge federale sulla revisione parziale del Codice civile, del Codice delle obbligazioni e del Codice di procedura civile (averi non rivendicati) · 21 pagine
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soluzione del genere può rivelarsi efficace in contesti di piccole dimensioni, ma non risponde più alle esigenze di una piazza finanziaria moderna, a carattere internazionale. In questo contesto è anzi necessario che l’intermediario finanziario (debitore) si adoperi per mantenere o ripristinare il contatto con il cliente (creditore).
Un disciplinamento chiaro in materia s’impone tanto più se si considera che si tratta anche di definire l’esatta portata del segreto bancario (art. 47 cpv. 1 lett. a della legge federale dell’8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio [Legge sulle banche, LBCR; RS 952.0], nella versione della legge federale del 22 giugno 2007 concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari [Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA; RS 956.1]). Il segreto bancario è violato quando una banca, senza un pertinente motivo giustificativo, rende pubblici i suoi rapporti con la clientela permettendo a terzi di venirne a conoscenza.
Ne consegue che nemmeno le regole deontologiche (cfr. n. 1.2.1.2) costituiscono una valida alternativa al disciplinamento statale. Lo stesso vale per i principi giuridici generali (art. 2 cpv. 1 CC), la cui efficacia appare scarsa i quali appaiono già a priori, se s’intende spingere il debitore a ricercare attivamente il contatto con il creditore e a non limitarsi ad aspettare che gli averi finiscano nel dimenticatoio.
1.2.2.2 Dubbi sulla possibilità di separarsi con effetto liberatorio dagli averi non rivendicati
Un’altra lacuna importante del diritto vigente concerne l’attuale incertezza giuridica in merito all’esatta portata delle norme sulla mora del creditore (art. 91 segg. CO), alla dichiarazione di scomparsa (art. 35 cpv. 1 CC) e alla nomina di un curatore (art. 393 n. 3 CC). In altri termini, il debitore non sa se e come si possa separare con effetto liberatorio dagli averi non rivendicati.
Per tale motivo, in passato le banche hanno gestito in modo molto diverso gli averi non rivendicati14: talune li rivendicavano per sé, altre li mettevano a disposizione della collettività o li destinavano a uno scopo caritativo. Per semplificarne l’amministrazione, gli averi non rivendicati venivano inoltre spesso versati su un conto collettivo.
1.2.2.3 Lacune del diritto successorio degli enti pubblici
Secondo il diritto vigente, il diritto successorio (legale) cessa con la stirpe degli avi. Salvo disposizione contraria, l’eredità è quindi devoluta all’ente pubblico. Secondo l’articolo 466 CC la successione è devoluta al Cantone in cui il disponente ha avuto l’ultimo domicilio o al Comune designato dal diritto di questo Cantone oppure, se il disponente non ha mai avuto domicilio nella Svizzera, al Cantone di attinenza (art. 550 cpv. 2 CC).
La legge non specifica quindi la procedura nel caso in cui il testatario non sia mai stato né domiciliato né attinente in Svizzera. Nemmeno la legge del
14 Cfr. Bonhage/Lussy/Perrenoud (nota 1), pag. 307 segg.