Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/39: Legge federale sulla revisione parziale del Codice civile, del Codice delle obbligazioni e del Codice di procedura civile (averi non rivendicati) · 21 pagine

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In virtù del diritto transitorio, inoltre, alla Confederazione spetta la metà di quanto ricavato dalla liquidazione dei fondi ancora in giacenza al momento dell’entrata in vigore del presente avamprogetto, ovvero nei casi in cui l’ultimo contatto con il cliente risale a oltre trent’anni fa.

3.3 Ripercussioni per i Cantoni

In presenza di averi non rivendicati, compete ai giudici e alle autorità cantonali dichiarare scomparsa una persona e avviare la ricerca degli eredi (art. 38a CC). Sul piano amministrativo, l’onere più importante ricade quindi sui Cantoni, per i quali tuttavia questo compito non è nuovo, visto che già oggi sono competenti per la dichiarazione di scomparsa e l’appello agli eredi. A ciò si aggiunge che i Cantoni sono ricompensati per l’onere sopportato. Le spese derivanti dalla dichiarazione di scomparsa sono a carico dell’intermediario finanziario, mentre gli oneri legati all’appello agli eredi gravano sull’eredità (cfr. spiegazioni riguardo all’art. 96a AP-CO). Oggi Internet offre inoltre possibilità tecniche atte a semplificare e a rendere più economica la ricerca degli aventi diritto.

Ai Cantoni spetta la metà di quanto ricavato dalla liquidazione di averi non rivendicati assoggettati al diritto previgente (cfr. n . 3.2).

3.4 Ripercussioni economiche

Per gli intermediari finanziari l’avamprogetto implica la separazione dagli averi non rivendicati senza conseguenze economiche rilevanti. Da un lato, perché la quota di averi non rivendicati è estremamente esigua rispetto agli altri impegni; dall’altro, perché gli intermediari finanziari avranno la possibilità di separarsi da tali averi nel rispetto dei principi di uno Stato di diritto. L’esperienza insegna che può costare molto caro sottovalutare i rischi di reputazione legati alla condotta in materia di averi non rivendicati.

Per quanto riguarda le ulteriori ripercussioni va osservato che già oggi le banche, nel quadro dell’autodisciplina, profondono sforzi notevoli per impedire che dei fondi restino in giacenza (cfr. n. 1.2.1.2). L’onere aggiuntivo derivante dalla revisione delle leggi si limita sostanzialmente all’obbligo di annunciare gli averi non rivendicati al giudice competente per la dichiarazione di scomparsa (art. 96 cpv. 2 AP-CO).

La situazione è leggermente diversa per gli altri intermediari finanziari che, a determinate condizioni, devono occuparsi per la prima volta in modo sistematico di come impedire che un avere resti in giacenza senza notizie dell’avente diritto.

4 Programma di legislatura

Il disegno di legge è annunciato nel messaggio del 23 gennaio 200831sul programma di legislatura 2007 - 2011.

31 FF 2008 597, in particolare 661.